L’inammissibilità del ricorso per cassazione per censure non specifiche e reiterative (Cass. pen. Sez. 7 n. 8956 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione che prospetti censure aspecifiche, le quali si risolvano nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello, senza un effettivo e puntuale confronto con la complessità delle argomentazioni poste a base del giudizio di merito. La richiesta di una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, in particolare del contenuto di una intercettazione ambientale, è preclusa in sede di legittimità, non integrando un vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. La mancata riqualificazione nel delitto di cui all’art. 393 cod. pen. postula la riconducibilità della condotta all’esercizio di una pretesa giudizialmente tutelabile, evenienza esclusa ove le somme richieste non siano dovute, configurandosi il reato di estorsione aggravata.
Il Fatto
La Corte di Appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato due imputati responsabili del reato di estorsione aggravata, commesso con il metodo mafioso. Gli imputati avevano richiesto somme di denaro a titolo di “pizzo“, non riconducibili ad alcun credito derivante da lavori asseritamente concordati, mai completati e interrotti. Avverso la sentenza d’appello, gli imputati proponevano ricorso per cassazione tramite il medesimo difensore, con due atti distinti ma interamente sovrapponibili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha rilevato come i tre motivi formulati — concernenti l’affermazione di responsabilità, la mancata riqualificazione nel reato di cui all’art. 393 cod. pen. e l’applicazione dell’aggravante del metodo mafioso — non fossero formulati nei termini consentiti dal giudizio di legittimità. Le censure, pur deducendo vizi di violazione di legge e di motivazione, si sostanziavano in una mera contestazione della valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, sollecitando una lettura alternativa e preclusa del contenuto dell’intercettazione ambientale del 29 luglio 2014.
La Suprema Corte ha evidenziato come la difesa avesse reiterato le medesime doglianze già presentate in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale. I giudici di appello, aderendo alla ricostruzione probatoria del primo giudice, avevano indicato le ragioni per cui ritenere provato il carattere estorsivo delle richieste economiche, sottolineando l’inconsistenza degli assunti difensivi. Tali motivazioni, non essendo state oggetto di un effettivo e puntuale confronto da parte dei ricorrenti, rendevano le censure non specifiche ma soltanto apparenti.
Con riguardo alla richiesta di derubricazione, la Corte ha chiarito che il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è configurabile in assenza di una sia pur presunta legittima pretesa. Nella specie, le somme richieste non erano dovute, essendo i lavori mai completati e, pertanto, la condotta integrava il reato di estorsione, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. A sostegno di tale ricostruzione, la Corte ha richiamato i precedenti giurisprudenziali in materia di estorsione e di aggravante del metodo mafioso.
La Corte ha, quindi, dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso