Giudizio abbreviato e revoca d’ufficio dell’esame della persona offesa fragile (Cass. pen. Sez. II n. 38770 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato il giudice può revocare l’ordinanza con cui ha disposto d’ufficio l’escussione di un teste, ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., sulla base di una valutazione di superfluità della prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa era stata ammessa. La scelta abdicativa degli imputati, che caratterizza il rito come procedimento a prova contratta, preclude loro la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non patologica di un atto. La mancata rinnovazione istruttoria in appello è censurabile solo nei limiti dell’art. 603 cod. proc. pen., istituto fisiologicamente eccezionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Rovigo, ha rideterminato la pena inflitta a due imputati per concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate e minaccia aggravata, sostituendo per entrambi l’interdizione perpetua dai pubblici uffici con l’interdizione temporanea e confermando nel resto. Il primo giudice aveva revocato l’esame della persona offesa, ritenendola in condizione di fragilità, e aveva escusso in sua vece la madre; la difesa aveva censurato tale scelta e la successiva valutazione di superfluità dell’incombente.
Avverso la sentenza della Corte di appello gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con atti di contenuto pressoché sovrapponibile, deducendo vizi di motivazione sull’esame della persona offesa, illogicità e travisamento della prova in relazione alle videoregistrazioni e ai tabulati, e violazione dell’art. 62-bis cod. pen. quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione del giudice di revocare l’ordinanza con cui era stata disposta d’ufficio l’escussione di un teste rientra tra i poteri spettantigli in ordine alla valutazione di superfluità di una prova, indipendentemente dai presupposti in base ai quali la prova stessa risultava ammessa. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 45858 del 2022, Sez. 7, ord. n. 17977 del 2021 e Sez. 6, n. 2807 del 2006.
Il Collegio aggiunge che, poiché il giudizio abbreviato costituisce un procedimento a prova contratta, alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, l’originaria scelta abdicativa degli imputati preclude loro la possibilità di eccepire l’inutilizzabilità non patologica di un atto, richiamando Sez. U, n. 16 del 2000, Tammaro.
Quanto alla mancata rinnovazione istruttoria in appello, la Corte osserva che i giudici di merito hanno motivatamente condiviso la valutazione di superfluità della testimonianza, rigettando la richiesta, istituto fisiologicamente eccezionale ex art. 603 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1184 del 2019; Sez. 3, n. 47963 del 2016).
Il secondo motivo non è consentito, perché diretto a sollecitare una nuova ponderazione delle emergenze processuali. La manifesta illogicità presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa (Sez. 2, n. 9106 del 2021, Caradonna). Non è illogica la spiegazione del passaggio di un solo ciclista, compatibile con percorsi differenti dei due imputati, né l’aggancio di una cella in località poco distante rispetto al successivo spostamento.
Sul diniego delle attenuanti generiche, la statuizione è motivata congruamente, con giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità. Non è necessario che il giudice consideri tutti gli elementi dedotti, bastando il riferimento a quelli ritenuti rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 2020, Marigliano; Sez. 5, n. 43952 del 2017, Pettinelli). I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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