L’uso del piede di porco è arma impropria tipica (Cass. pen. Sez. 1 n. 13037 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il delitto di porto di armi od oggetti atti ad offendere, di cui all’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, si configura per il porto senza giustificato motivo degli strumenti espressamente ivi enumerati, come le mazze e i tubi, in ragione della loro oggettiva adeguatezza all’impiego offensivo. Per tali strumenti tipici, la legge presume il pericolo per la persona, sicché la punibilità prescinde sia dall’accertamento di una concreta ed effettiva prospettiva di aggressione, sia dalla verifica delle circostanze di tempo e di luogo che ne rendano chiaramente possibile l’utilizzo offensivo. Il c.d. piede di porco, attrezzo metallico rigido idoneo per massa e conformazione all’uso come mezzo contundente o da percussione, rientra tra gli strumenti tipici di cui alla prima parte del secondo comma, non tra quelli innominati.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva dichiarato non doversi procedere, ex art. 129 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 contestato a una persona sorpresa in possesso di un bastone e di un piede di porco, ritenendo il fatto non sussistente. Il giudice aveva disposto il dissequestro e la restituzione degli oggetti, sostenendo che, non essendo stati rinvenuti nell’abitacolo ma nel bagagliaio del veicolo, non fossero immediatamente utilizzabili per l’offesa alla persona e che mancasse un finalismo lesivo.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Messina, deducendo la violazione di legge per l’erronea applicazione del regime proprio degli strumenti innominati.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha ricostruito il sistema delineato dall’art. 4 della legge n. 110/1975. La norma distingue, innanzitutto, le armi improprie tipiche del primo comma, il cui porto è sempre vietato, dagli altri oggetti. Per questi ultimi, il secondo comma opera un’ulteriore distinzione: vi sono strumenti tipizzati (bastoni muniti di puntale, strumenti da punta o taglio, mazze, tubi, catene, ecc.) per i quali la punibilità è legata al difetto del giustificato motivo, e vi sono strumenti generici per i quali è richiesto anche l’accertamento di circostanze di tempo e di luogo che li rendano chiaramente utilizzabili per l’offesa.

Il Collegio ha precisato che la verifica della concreta utilizzabilità offensiva è richiesta esclusivamente per gli strumenti innominati. Per quelli tipici, invece, il legislatore ha già effettuato una valutazione ex ante di pericolosità, rendendo superflua ogni indagine sulla concreta prospettiva offensiva. Tale assetto normativo è stato ritenuto conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale con sentenza n. 139 del 22/03/2023, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sull’art. 4, comma 2, prima parte, evidenziando la ratio della distinzione tra strumenti nominati e non.

In applicazione di questo principio, la Corte ha qualificato il piede di porco come strumento tipico, equiparabile per potenzialità offensiva a mazze e tubi, e non come strumento innominato. La sentenza impugnata, avendo applicato il regime delle armi innominate, è stata quindi annullata con rinvio al GIP di Barcellona Pozzo di Gotto per un nuovo giudizio, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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