Remissione di querela in Cassazione travolge le statuizioni civili (Cass. pen. Sez. II n. 38771 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, seguita da valida accettazione, estingue i reati procedibili a querela e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La causa estintiva travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti, che devono essere eliminate. Restano ferme le spese processuali, che sono poste a carico dell’imputata in mancanza di diverso accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Il Fatto
La vicenda processuale prende avvio da un giudizio di primo grado concluso con condanna dell’imputata per plurimi reati, compreso quello di cui all’art. 485 cod. pen. La Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma, assolveva l’imputata dal reato di falso perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e dichiarava non doversi procedere in relazione agli ulteriori capi, estinti per prescrizione. Revocava la provvisionale disposta in primo grado ma confermava le restanti statuizioni civili.
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso il difensore dell’imputata, articolando cinque motivi e deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 82 cod. proc. pen. per la mancata revoca delle statuizioni civili a fronte della pretesa tacita revoca della costituzione di parte civile. Nel corso del giudizio di cassazione sopravveniva la remissione di querela da parte della persona offesa, seguita dall’accettazione dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte suprema rileva che sono stati acquisiti agli atti una valida e rituale remissione di querela e la successiva accettazione della stessa. I reati di cui ai capi A), C) e D), tutti procedibili a querela, risultano pertanto estinti per remissione di querela.
Da tale accertamento deriva, sul piano processuale, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Il giudice di legittimità non deve procedere a un nuovo esame del merito dei motivi di ricorso, poiché la sopravvenuta causa estintiva opera in via assorbente rispetto alle censure proposte.
La Corte affronta poi la sorte delle statuizioni civili. Richiamando il proprio consolidato orientamento, afferma che la remissione di querela intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l’estinzione del reato per tale causa e travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti. Il riferimento è ai precedenti Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 e Sez. 2, n. 37688 dell’8/7/2014.
Conseguentemente, oltre all’annullamento senza rinvio, la sentenza dispone l’eliminazione delle statuizioni civili. Le restanti considerazioni, relative ai motivi di ricorso, risultano assorbite dall’accoglimento della causa estintiva.
Sul piano delle spese, non essendo stato convenuto diversamente, la Corte pone le spese processuali a carico dell’imputata a norma dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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