Doppia conforme e reformatio in peius nella raccolta abusiva di scommesse (Cass. pen. Sez. III n. 10919 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità avverso una pronuncia di doppia conforme di merito, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella di primo grado in un unico corpo argomentativo, con la conseguenza che i motivi devono confrontarsi puntualmente con i contenuti di entrambe le decisioni, a pena di genericità estrinseca. In tema di esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, risponde del reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989 il gestore di un centro scommesse che, mettendo a disposizione dei clienti il proprio conto-gioco, realizzi un’attività di intermediazione e raccolta diretta delle giocate, con esclusione del servizio transfrontaliero “puro” e irrilevanza del collegamento con il bookmaker estero. Dichiarata la prescrizione di uno dei capi di imputazione, è violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. se la pena irrogata in primo grado rimane inalterata.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 9 aprile 2024, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo del 21 dicembre 2023, ha assolto un’imputata dal capo concernente la raccolta abusiva di scommesse, ha dichiarato estinto per prescrizione il capo relativo all’art. 650 cod. pen. e ha ridotto la pena agli altri condannati, già gestori e soci di due centri di raccolta.

Alcuni imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989, contraddittorietà della motivazione sulle posizioni dei coimputati e illegittimità del trattamento sanzionatorio. La questione centrale attiene alla configurabilità del reato in capo ai gestori di centri affiliati a un bookmaker estero e ai limiti del controllo di legittimità sulla doppia conforme.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la sentenza impugnata integra una ipotesi di doppia conforme di merito. In tale evenienza, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata (Sez. 2 n. 5223 del 2007; Sez. 4 n. 19710 del 2009; Sez. 3 n. 44418 del 2013; Sez. 2 n. 37295 del 2019), le due motivazioni formano un unico complessivo corpo argomentativo, con l’onere per il ricorrente di confrontarsi puntualmente con entrambe.

Su questa base la Corte richiama la distinzione tra genericità estrinseca e genericità intrinseca dei motivi di impugnazione, elaborata dalle Sezioni Unite n. 8825 del 2017: i motivi sono inammissibili quando non si correlano alle ragioni del provvedimento impugnato ovvero si risolvono in formule di stile non pertinenti al caso concreto.

Nel merito sostanziale la Corte ribadisce che l’imputazione è elevata per la violazione dell’art. 4, comma 4-bis, legge n. 401/1989, che punisce chi raccoglie o prenota giocate senza apposita autorizzazione del Ministero competente. Richiama quindi il principio, affermato da Sez. 3 n. 13657 del 2024 e da Sez. 3 n. 55329 del 2018, secondo cui il gestore di un centro affiliato a un bookmaker comunitario che mette a disposizione il proprio conto-gioco realizza un’illegittima intermediazione e raccolta diretta, escludendosi la configurabilità di un servizio transfrontaliero “puro” e l’irrilevanza di profili discriminatori. Aggiunge, richiamando Sez. 3 n. 15243 del 2023, che l’onere probatorio dell’accusa si esaurisce nella dimostrazione della condotta materiale e dell’assenza della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S.

La Corte esclude poi la dedotta contraddittorietà solo per la posizione dei due gestori qualificati “di fatto” dalla Corte territoriale senza indicare le circostanze fattuali da cui tale qualità è desunta: rileva un’illogicità manifesta e annulla con rinvio ad altra composizione. I restanti motivi sulla responsabilità sono dichiarati inammissibili per genericità o manifesta infondatezza, essendo l’elemento oggettivo e quello soggettivo congruamente accertati.

Accoglie invece il motivo sul trattamento sanzionatorio: dichiarata la prescrizione di uno dei capi, la pena non poteva rimanere inalterata, essendo violato il divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen. Dispone pertanto il rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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