Riforma assolutoria ex 131-bis impone rinnovazione prova dichiarativa (Cass. pen. Sez. VI n. 9157 del 05.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La riforma della sentenza assolutoria di primo grado mediante proscioglimento per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. costituisce un overturning che impone l’applicazione delle regole normative e giurisprudenziali della riforma in peius. La pronuncia ex art. 131-bis cod. pen. lascia infatti inalterata la rilevanza penale della condotta e produce conseguenze, in punto di verifica dell’illiceità, anche nei giudizi civili o amministrativi di danno. Ne deriva l’obbligo del giudice di appello di rinnovare la prova dichiarativa ritenuta decisiva ai sensi dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., comprese le dichiarazioni rese dall’imputato in causa propria, nonché di adottare una motivazione rafforzata, illustrando il proprio diverso apprezzamento come unico possibile secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, senza che basti una plausibile quanto diversa ricostruzione alternativa del fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Udine, con sentenza del 2 luglio 2021, aveva assolto il ricorrente dal reato di cui agli artt. 110 e 388, terzo e quarto comma, cod. pen., ritenendo non provata la penale responsabilità in ordine alla sottrazione di un macchinario sottoposto a pignoramento in una procedura esecutiva.

La Corte di appello di Trieste, investita dell’appello del P.M., riformava la pronuncia assolutoria, assolvendo l’imputato con la formula della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., sulla base di una diversa valutazione delle prove dichiarative, ritenute decisive. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l’altro, la violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e dell’art. 6 CEDU, per non essere stata disposta la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in presenza di una riforma in peius.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha accolto il ricorso, affermando che la riforma del giudizio assolutorio mediante proscioglimento per particolare tenuità del fatto integra un vero e proprio overturning e impone l’applicazione delle regole della riforma in peius. La pronuncia ex art. 131-bis cod. pen., lasciando inalterata la rilevanza penale della condotta, incide sulla verifica dell’illiceità anche in sede civile o amministrativa, così confermando la sua attitudine peggiorativa. In tal senso la Corte richiama Sez. 5, n. 1087 del 07.12.2022, dep. 2023.

Nel caso concreto, il primo giudice aveva valorizzato una serie di riscontri alle dichiarazioni degli imputati, tra cui le deposizioni del teste e il verbale di pignoramento, nonché la circostanza che i beni rimasti sottoposti a esecuzione fossero di valore superiore. La Corte di appello, al contrario, ha ribaltato il giudizio fondandosi su diversa lettura delle medesime prove dichiarative, con particolare riguardo alle dichiarazioni di un altro teste e alle parole dello stesso coimputato.

Il collegio ha ritenuto fondata la censura sulla necessità di rinnovare l’istruttoria, perché la Corte territoriale ha proceduto a una diversa lettura delle prove decisive, limitando la rinnovazione ai soli testi e trascurando le dichiarazioni degli imputati, la cui credibilità era stata oggetto di diversa valutazione nei due gradi di merito. È stato ribadito che la necessità di assumere l’esame dell’imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, rientra in quella più generale di rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, ove l’imputato abbia reso dichiarazioni in causa propria e la valutazione probatoria dei giudici si basi sul significato di tali dichiarazioni o sulla loro attendibilità (tra le tante, Sez. 3, n. 16131 del 20.12.2022, dep. 2023, Rv. 284493).

Tale obbligo discende anche dai principi della giurisprudenza EDU, con specifico riferimento alla sentenza Maestri e altri c. Italia dell’8 luglio 2021, che ha condannato l’Italia per non aver disposto, neppure d’ufficio, l’esame degli imputati prima di ribaltare la sentenza assolutoria di primo grado. La Corte ha inoltre precisato che l’obbligo grava sul giudice di appello anche quando la diversa valutazione della prova dichiarativa decisiva riguardi una prova acquisita durante le indagini preliminari e non ripetuta in dibattimento (Sez. 3, n. 24597 del 03.07.2020, Rv. 279863).

Il vizio rilevato assorbe quello relativo alla motivazione rafforzata. Il collegio ha comunque rammentato che l’obbligo di motivazione rafforzata è concorrente con quello di rinnovazione della prova dichiarativa e postula che il giudice illustri il diverso apprezzamento come unico possibile secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, non essendo sufficienti plausibili e maggiormente convincenti ricostruzioni alternative del fatto (Sez. Un. n. 27620 del 28.04.2016, Dasgupta). La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

Nota della Redazione

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