Misure cautelari reali, ricorso per cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. III n. 38790 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso, a norma dell’art. 325 cod. proc. pen., soltanto per violazione di legge. Quanto alla motivazione dell’ordinanza, integra violazione di legge unicamente l’inesistenza o la mera apparenza della stessa, non anche l’illogicità manifesta o la contraddittorietà, denunciabili nel giudizio di legittimità solo tramite il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che deduca esclusivamente un vizio di motivazione, prospettando una motivazione “errata” anziché assente o apparente. Nel valutare il fumus commissi delicti, presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi alla astratta sussumibilità del fatto in un’ipotesi di reato, ma deve accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi indiziari, senza che il compendio debba raggiungere la persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Siracusa, con ordinanza del 17/07/2025, rigettava l’istanza di riesame proposta dall’indagato avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 20/06/2025. Il provvedimento genetico si fondava su una serie di operazioni riconducibili all’attività di intermediazione del credito esercitata da una società di cui l’indagato era socio unico e amministratore, con somme canalizzate sul conto personale e indicate come “prestiti”.
Avverso l’ordinanza del riesame l’imputato proponeva, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione per relationem, la carenza di motivazione sul periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sul rilievo che lo stesso non denuncia la mancanza o l’apparenza, ma un semplice vizio di motivazione, deducendo esclusivamente il motivo di cui all’art. 606, lettera e), cod. proc. pen..
Il Collegio richiama la regola dell’art. 325 cod. proc. pen.: in materia di misure cautelari reali il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e, quanto alla motivazione, unicamente per inesistenza o mera apparenza. Restano escluse l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, che possono essere dedotte solo con il motivo di cui all’art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.. Sul punto la Corte richiama Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Sez. 3 n. 35133 del 07/07/2023, Messina e Sez. 3 n. 385 del 6/10/2022, Toninelli, oltre a Sez. 5 n. 8434 del 2007 e Sez. 6 n. 7472 del 2009.
Nel merito, la Corte osserva che l’ordinanza impugnata presenta una motivazione pienamente esistente e non apparente sulla gravità indiziaria, confermando l’autonoma valutazione del GIP mediante una “interconnessione logica” tra l’attività di intermediario del credito e la canalizzazione delle somme sul conto personale dell’indagato, indicate come prestiti su sua esplicita richiesta. Tale motivazione soddisfa i requisiti minimi richiesti in tema di fumus commissi delicti, secondo Sez. 4 n. 20341 del 03/04/2024, Balint.
Quanto al periculum in mora, la Corte rileva che l’ordinanza motiva sulla concreta probabilità che l’indagato sottragga i cespiti al fine contributivo, desunta dall’entità del profitto e dai comportamenti fraudolenti finalizzati a mascherare i proventi come prestiti personali. Anche il principio di proporzionalità risulta motivato in modo irreprensibile, a fronte di un profitto illecito stimato in euro 1.470.000,00 e di beni sequestrati per circa un milione di euro e due beni mobili. Alla declaratoria di inammissibilità conseguono le spese processuali e il versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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