Sequestro probatorio di cellulari illegittimo se esplorativo e sproporzionato (Cass. pen. Sez. VI n. 38792 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale un telefono cellulare, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, ad una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute. Il decreto del pubblico ministero deve indicare le ragioni che rendono imprescindibile l’integrale verifica dei dati, i criteri di selezione e la delimitazione dell’ambito temporale della ricerca: in mancanza, il sequestro ha valenza meramente esplorativa. Il tribunale del riesame non può integrare la carenza di motivazione individuando d’ufficio le esigenze probatorie, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero. In questa materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, annullava il decreto con cui il pubblico ministero aveva disposto il sequestro probatorio dei telefoni cellulari e degli altri dispositivi informatici in uso a una indagata per il reato di calunnia aggravata dall’agevolazione mafiosa. L’annullamento era motivato dalla carenza di motivazione sulla pertinenza delle cose sequestrate rispetto alla prova del reato contestato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione, per non essere stati apprezzati gli elementi posti a base del sequestro. La difesa ha eccepito la nullità del procedimento di impugnazione per omessa notificazione del ricorso al difensore, la violazione del principio di litispendenza cautelare e, comunque, l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina le eccezioni difensive. Quanto alla mancata notificazione, ricorda che la violazione dell’obbligo prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione né la nullità del grado successivo, ma solo la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6 n. 6246 del 11/01/2024). Nel caso di specie un’impugnazione incidentale non è configurabile, essendo il provvedimento del tutto favorevole all’indagato.
Quanto alla litispendenza cautelare, la Corte rileva che la questione non è pertinente: la preclusione opera solo per il giudice chiamato a decidere sulla nuova richiesta cautelare in pendenza dell’appello cautelare, mentre nessuna preclusione è prevista per il procedimento di impugnazione pendente davanti alla Cassazione (Sez. U n. 18339 del 31/03/2004).
Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui il sequestro probatorio di un dispositivo elettronico deve specificare le ragioni che rendono necessaria l’indiscriminata apprensione di una massa indistinta di dati, senza criteri di selezione (Sez. 6 n. 6623 del 09/12/2020, Pessotto). Le Sezioni Unite n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, hanno stabilito che anche per le cose costituenti corpo di reato il decreto deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione sulla finalità perseguita.
Il sequestro dei telefoni cellulari costituisce misura particolarmente invasiva della sfera personale, offrendo un quadro completo della vita passata e attuale dell’interessato. È perciò illegittimo il decreto che acquisisca la totalità di messaggi, filmati e fotografie senza indicare le ragioni dell’integrale verifica, e in tale ipotesi la nullità si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all’acquisizione della copia forense dell’intera memoria (Sez. 6 n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano).
Poiché dal provvedimento annullato non emergevano né gli atti specifici oggetto della ricerca, né i criteri di selezione, né la delimitazione temporale, l’ordinanza del riesame è adeguatamente motivata. I motivi sono manifestamente infondati e il ricorso è inammissibile.
Nota della Redazione
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