Accertamento incidentale della collaborazione impossibile non è richiedibile autonomamente dal detenuto (Cass. pen. Sez. I n. 38831 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari per condannati per reati ostativi, l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58-ter ord. pen., spetta al Tribunale di sorveglianza, ma non può essere autonomamente richiesto dal detenuto, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio. La valutazione della pregiudizialità in concreto compete al magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, al quale solo spetta investire il Tribunale. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen., introdotto dal d.l. n. 162/2022, convertito dalla legge n. 199/2022, che subordina la concessione dei permessi premio al detenuto in regime speciale alla revoca o mancata proroga del provvedimento applicativo. La disciplina dei permessi premio ha natura processuale e resta soggetta al principio del tempus regit actum, con il limite del divieto di disconoscere il percorso rieducativo già compiuto.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano, con decreto adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da un detenuto per titoli di reato ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen.. L’istanza mirava all’accertamento, pregiudiziale all’ottenimento di un permesso premio, dell’impossibilità ovvero dell’inesigibilità di collaborazione con la giustizia.
A fondamento del provvedimento il Presidente ha richiamato l’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen., secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. solo dopo la revoca del provvedimento applicativo. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi espressi dalla Corte costituzionale e l’inapplicabilità della disciplina più rigorosa a chi fosse già sottoposto al regime differenziato prima della novella del 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile sotto un duplice ordine di rilievo. Anzitutto, l’istanza formulata nell’interesse del detenuto è quella del mero accertamento della collaborazione impossibile. Sul punto il Collegio richiama il principio consolidato della Sezione, secondo cui l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione ex art. 58-ter ord. pen. non può essere autonomamente richiesto dal detenuto, spettando al magistrato di sorveglianza la valutazione della pregiudizialità in concreto rispetto alla decisione da adottare.
La qualità di collaboratore non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di uno status, ma deve essere accertata nell’ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di un beneficio, rispetto al quale l’accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto posto dall’art. 4-bis ord. pen. In pendenza di istanza di permesso premio, è lo stesso magistrato di sorveglianza a dover valutare se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale, al quale l’interessato non può rivolgersi direttamente.
In ogni caso, i motivi di ricorso sarebbero manifestamente infondati. Il tema della tenuta costituzionale dell’art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen. è stato già oggetto di valutazione in Sez. I n. 6766 del 05.02.2025, che ha ribadito l’orientamento di legittimità secondo cui non sussiste alcuna incompatibilità strutturale tra il regime carcerario differenziato e i contenuti della norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura e l’esistenza di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e controllo giurisdizionale.
Né è corretto dubitare dell’applicabilità del più rigoroso standard probatorio per il sol fatto che il detenuto sia stato sottoposto al regime differenziato prima della novella. La disciplina dei permessi premio, in quanto attinente alle modalità di esecuzione della pena, ha natura processuale, come riconosciuto dalla Corte cost. n. 32 del 2020. Tale pronuncia ha escluso dall’area del diritto penale sostanziale le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari, quali i permessi premio e il lavoro esterno, precisando che modifiche normative che rendono più gravose le condizioni di accesso non trasformano la natura della pena da eseguire.
I benefici penitenziari restano pertanto regolati dal principio del tempus regit actum, con l’ulteriore precisazione che non è consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo già compiuto dal condannato che abbia raggiunto un grado di rieducazione adeguato. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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