Desistenza volontaria esclusa se l’interruzione deriva da fattori esterni (Cass. pen. Sez. IV n. 38834 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di desistenza volontaria, la decisione di interrompere l’azione criminosa deve costituire il frutto di una scelta volontaria dell’agente e non può essere ricondotta a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni. Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anche di alcuni soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen., senza necessità di analitica esposizione dei criteri adoperati. La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, che non deve verificare la solvibilità del reo quando la pena sostitutiva non sia accompagnata da prescrizioni.

Il Fatto

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 13 maggio 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell’imputato alla pena di mesi due di reclusione ed euro 150,00 di multa per tentativo di furto aggravato, in concorso con altro soggetto.

Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. Con il primo ha dedotto l’inconfigurabilità del tentativo, per essere invece ravvisabile la desistenza volontaria, contestando la ricostruzione dei giudici di merito che avevano escluso la desistenza in ragione dell’intervento di un agente di polizia in abiti civili. Con il secondo ha censurato il giudizio di bilanciamento e l’omessa motivazione sulla richiesta di applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, oltre che inammissibilmente versato in fatto. La Corte territoriale aveva ricostruito che l’imputato, trovato in possesso di arnesi da scasso a seguito di perquisizione, fungeva da palo mentre il coimputato si introduceva in un’autovettura parcheggiata sulla pubblica via, manomettendone il cruscotto. L’azione era stata monitorata da un agente in borghese, il quale aveva riferito in sede testimoniale che i due, avvedutisi della sua presenza, avevano deciso di allontanarsi.

Su questa base la Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui, in tema di desistenza dal delitto, la decisione di interrompere l’azione criminosa deve essere il frutto di una scelta volontaria dell’agente, non riconducibile a una causa indipendente dalla sua volontà o necessitata da fattori esterni, richiamando Sez. III n. 17518 del 2018, Sez. II n. 3793 del 2019 e Sez. I n. 13104 del 2024. I giudici di merito, con logica ricostruzione dei dati istruttori, avevano correttamente applicato tale principio, escludendo che l’interruzione fosse riconducibile a spontanea determinazione dell’imputato.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientra nel potere valutativo riservato al giudice di merito, insindacabile in legittimità ove congruamente motivato, richiamando Sez. Un. n. 10713 del 2010, Sez. V n. 33114 del 2020 e Sez. II n. 31543 del 2017. Nel caso concreto i giudici avevano valorizzato la spiccata intensità dell’intenzione criminosa e le modalità particolarmente insidiose del fatto, per essersi l’imputato servito di uno strumento atto a offendere, portato in luogo pubblico per commettere il delitto.

Infine, sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, la Corte ha ricordato che tale sostituzione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice, da condurre secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., richiamando Sez. II n. 5989 del 2007 e Sez. III n. 19326 del 2015. Non è necessaria alcuna valutazione sulla solvibilità del reo, poiché la prognosi di inadempimento ostativa alla sostituzione, ai sensi dell’art. 58, comma 2, legge n. 689/1981, riguarda soltanto le pene sostitutive accompagnate da prescrizioni, ossia la semidetenzione e la libertà controllata, come chiarito da Sez. I n. 2357 del 2023 e Sez. VI n. 29192 del 2024. I giudici di merito, pur con riferimento al bilanciamento, avevano diffusamente richiamato i dati rilevanti ai sensi dell’art. 133 cod. pen., considerando implicitamente l’imputato immeritevole della sanzione sostitutiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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