Il mendacio in interrogatorio esclude la riparazione per colpa grave (Cass. pen. Sez. 4 n. 12048 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di riparazione per l’ingiusta detenzione è autonomo rispetto al giudizio di cognizione, poiché ha ad oggetto non la sussistenza del reato ma la condotta, anche processuale, del richiedente che abbia dato causa, per dolo o colpa grave, all’adozione della misura cautelare. L’esercizio della facoltà di non rispondere ai sensi dell’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., così come la mera negazione degli addebiti, non può integrare la condizione ostativa al diritto all’indennizzo, essendo espressione del diritto di difesa. Diversamente, la dichiarazione positiva e deliberatamente mendace resa dall’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, costituisce colpa grave ostativa alla riparazione, non essendo assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva. La valutazione del giudice della riparazione deve essere condotta ex ante, con riguardo alla idoneità della condotta a ingenerare la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto istanza di riparazione per la custodia cautelare in carcere sofferta dal 20 novembre 2012 al 7 marzo 2013, in relazione al reato di concorso in estorsione pluriaggravata, anche dal metodo mafioso. La misura era stata applicata all’esito delle dichiarazioni di un denunciante che aveva riferito di aver versato una somma al padre del ricorrente quale caparra per un acquisto immobiliare mai perfezionato. Il ricorrente era stato successivamente assolto con formula piena per insussistenza del fatto, con decisione divenuta definitiva.
La Corte d’appello aveva rigettato l’istanza, ravvisando nella condotta tenuta dal richiedente in sede di interrogatorio di garanzia una colpa grave ostativa all’indennizzo, per avere reso dichiarazioni menzognere sulla propria conoscenza del denunciante e dei rapporti economici tra questi e il proprio genitore.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha premesso che il giudizio di riparazione è caratterizzato da piena autonomia rispetto al giudizio di cognizione, potendo pervenire a conclusioni differenti sulla base del medesimo materiale probatorio, attesa la diversità dell’oggetto di accertamento e delle regole di giudizio. La valutazione deve concentrarsi sulla sussistenza di condotte che rivelino negligenza, imprudenza o violazioni normative di carattere eclatante o macroscopico, con motivazione che, se correttamente formulata, è insindacabile in sede di legittimità.
La Corte ha quindi affrontato il tema centrale della riconducibilità della condotta tenuta nell’interrogatorio all’esercizio del diritto a non autoincriminarsi. Ha osservato che la modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. n. 188/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2016/343, ha sancito che l’esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia distinto il silenzio dalla dichiarazione menzognera: il mendacio dell’indagato, ove causalmente rilevante sulla determinazione cautelare, integra colpa grave anche dopo la novella del 2021, poiché la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva. Diversamente, la mera negazione della fondatezza delle accuse costituisce espressione del diritto di difesa.
Applicando tali principi, la Corte ha ritenuto la decisione impugnata immune dai vizi denunciati. La Corte territoriale non aveva ravvisato l’ostacolo nell’esercizio della facoltà di non rispondere o nella negazione degli addebiti, ma in dichiarazioni positive e false, consistenti nell’avere affermato di non conoscere affatto il denunciante e di nulla sapere dei rapporti tra questi e il proprio genitore. La successiva dichiarazione, resa in sede di revoca della misura, aveva rivelato che il ricorrente era a conoscenza dell’acconto versato e della provenienza della somma, dimostrando il carattere menzognero della precedente versione.
La Corte ha ulteriormente rilevato che il ricorrente non aveva censurato specificamente la valutazione del nesso di concausalità tra la condotta mendace e l’adozione della misura, profilo rimasto privo di impugnazione specifica. Ha infine ritenuto irrilevante la circostanza che anche il genitore fosse stato assolto, poiché ciò che rileva nella prospettiva riparatoria è che la condotta abbia ingenerato, ex ante, una rappresentazione della realtà atta a rafforzare il quadro indiziario. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l'interrogatorio
- Art. 314 c.p.p. – Presupposti e modalità della decisione