Riparazione esclusa se la detenzione cautelare si sovrappone a pena definitiva (Cass. pen. Sez. IV n. 27661 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, l’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. esclude il diritto all’indennizzo per quella parte di custodia cautelare computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in forza di altro titolo. La norma fa riferimento unicamente al titolo, senza distinguere, in sede esecutiva, tra le diverse forme di espiazione: opera quindi una piena compensazione della detenzione ingiusta nella parte in cui si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di un legittimo provvedimento definitivo. Ne consegue che, ove il titolo concorrente sia definitivo, il diritto all’indennizzo è escluso a prescindere dalle modalità di espiazione della pena e, in particolare, dal fatto che la pena stessa sia in corso di esecuzione mediante misura alternativa alla detenzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto la riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta nell’ambito di un procedimento penale nel quale era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere e, poi, agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, per complessivi 224 giorni. La misura era stata applicata per il delitto di partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per due episodi di detenzione a fini di spaccio. All’esito del giudizio abbreviato l’imputato era stato assolto da entrambi i reati con la formula “perché il fatto non sussiste”, con sentenza divenuta irrevocabile.
La Corte di appello aveva rigettato la domanda, rilevando che per tutto il periodo della custodia cautelare il richiedente era stato già detenuto in espiazione di una pena definitiva di oltre tre anni di reclusione, oggetto di un provvedimento di cumulo, e che il diritto all’indennizzo era quindi escluso ai sensi dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. Aveva inoltre ravvisato un concorso colposo dell’interessato nella causazione della misura. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, perché non supera il vaglio di ammissibilità, e reputa il primo motivo manifestamente infondato. Il ricorrente sosteneva di essere stato sottoposto, prima dell’arresto, alla misura alternativa dell’affidamento in prova terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990, revocata a seguito della sopravvenuta custodia cautelare, che ne aveva reso impossibile l’esecuzione per fatto incolpevole. La difesa invocava a sostegno una pronuncia di legittimità secondo cui l’affidamento in prova non implica privazione della libertà personale.
La Corte respinge la prospettazione su un duplice piano. Anzitutto il ricorrente finisce per identificare come “ingiusta” la detenzione patita in espiazione, mentre la domanda aveva ad oggetto il periodo di custodia cautelare privo di corrispondenza in una condanna: già questo rende il motivo manifestamente infondato. In secondo luogo, il mutare dell’affidamento in prova in detenzione non ha rilievo riparatorio, poiché ai fini dell’art. 314, comma 4, cod. proc. pen. rileva unicamente l’esistenza di un altro titolo che sostiene la privazione della libertà, essendo indifferenti le modalità di questa.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui la disposizione, nel riferirsi solo al titolo, non distingue tra l’una o l’altra forma di espiazione e afferma una piena compensazione della detenzione ingiusta nella parte in cui si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo. Viene ribadito che anche l’affidamento in prova, quale misura alternativa, è equiparabile alle altre modalità di espiazione per le quali il diritto alla riparazione è escluso.
La Corte dà conto dell’evoluzione più recente, che distingue a seconda della natura del titolo: in caso di titolo definitivo il diritto all’indennizzo è escluso a prescindere dalle modalità di espiazione della pena; in caso di titolo non definitivo l’esclusione opera solo se questo sia relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività. Nel caso in esame, essendo il titolo detentivo concorrente definitivo, il diritto all’indennizzo resta escluso a prescindere dalle modalità di espiazione.
La manifesta infondatezza del primo motivo assorbe l’esame del secondo, relativo all’insussistenza della colpa grave ostativa. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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