Revisione: prove dichiarative future inammissibili se non documentate (Cass. pen. Sez. I n. 38953 del 02.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revisione, la richiesta che si fondi su prove dichiarative nuove non ancora acquisite né documentate è inammissibile ai sensi dell’art. 634, comma 1, cod. proc. pen. Le dichiarazioni su cui si fonda l’istanza devono preesistere alla richiesta, perché solo in tal modo il giudice può procedere alla delibazione preliminare di ammissibilità. La regola dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esige che le nuove prove siano specificamente indicate e siano in astratto idonee a determinare il proscioglimento. Non integra l’ipotesi tipizzata la domanda che si risolva nella richiesta di escutere testimoni sul semplice assunto che essi possano rendere, se sentiti, dichiarazioni favorevoli al condannato.

Il Fatto

La Corte di Appello di Napoli, con ordinanza del 24 febbraio 2025, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta dal condannato avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 4 giugno 2021, confermata in appello e divenuta irrevocabile. La condanna riguardava la falsità di due cambiali, apparentemente riferibili a un terzo, e di un atto di comparsa e costituzione di risposta, apparentemente sottoscritto da un avvocato.

A sostegno della revisione il condannato indicava le dichiarazioni che tre testimoni avrebbero potuto rendere sulla sottoscrizione delle cambiali e una consulenza tecnica dalla quale la firma in calce all’atto sarebbe risultata attribuibile al legale. La Corte territoriale riteneva generica e non documentata l’indicazione dei testimoni e non decisiva la consulenza, dichiarando de plano l’inammissibilità. Proponeva ricorso il condannato.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ricostruisce la natura della revisione come impugnazione straordinaria, cui corrisponde un modello procedimentale caratterizzato da un preventivo vaglio di ammissibilità. Tale filtro serve a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate e a evitare la celebrazione di un nuovo processo che appaia ex ante superfluo.

L’art. 634 cod. proc. pen. impone una indagine preliminare che, quale antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, è momento interno al procedimento. La delibazione si sviluppa attraverso la verifica dell’osservanza dell’oggetto, delle forme e della legittimazione; la riconducibilità delle ragioni a una delle ipotesi tassative dell’art. 630 cod. proc. pen.; l’idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, il proscioglimento anche con formula dubitativa; e la non manifesta infondatezza della richiesta.

Il giudice deve quindi valutare che la prova sia qualificabile come nuova o sopravvenuta e che sia in astratto idonea a disarticolare il ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità. La sola novità non è decisiva, perché l’inammissibilità può derivare anche dalla palese irrilevanza dell’argomento di prova.

Quanto alla prova testimoniale, la Corte territoriale ha rilevato che le dichiarazioni non erano state in alcun modo documentate. La Cassazione conferma il principio per cui, in riferimento alle fonti dichiarative, le stesse devono consistere in dichiarazioni già ritualmente acquisite in altri procedimenti o documentate a mezzo di investigazioni difensive ai sensi dell’art. 327-bis, comma 2, cod. proc. pen. Tali dichiarazioni devono preesistere alla richiesta, per consentire la valutazione di conformità all’art. 633 cod. proc. pen. e di astratta idoneità probatoria.

Ne deriva l’inammissibilità della domanda incentrata sulla mera richiesta di esaminare testimoni sul semplice assunto che essi possano eventualmente rendere dichiarazioni favorevoli. Quanto alla consulenza tecnica, il giudice di merito ha coerentemente concluso per la totale inidoneità della prova a determinare una diversa pronuncia. La motivazione risulta corretta e adeguata, non sindacabile in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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