Ricorso straordinario per errore di fatto escluso senza svista percettiva della Corte (Cass. pen. Sez. VII n. 39032 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando la Corte di cassazione sia incorsa in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, che abbia inciso sul processo formativo della volontà in modo decisivo. Esulano da tale ambito gli errori di valutazione delle emergenze probatorie, gli errori di giudizio e di applicazione di norme di legge, nonché gli errori percettivi dei giudici di merito, deducibili con gli strumenti impugnatori ordinari o in sede di revisione. Il vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento, per l’inesatta comprensione delle censure o delle risultanze processuali, determinando una pronuncia diversa da quella che sarebbe conseguita senza l’errore. È pertanto inammissibile il ricorso che attribuisca alla Corte un errore percettivo su un dato che dal provvedimento impugnato non emerge affatto.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto ricorso straordinario avverso l’ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso. Quest’ultimo era diretto contro l’ordinanza della Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, che aveva respinto la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen..
Con il rimedio straordinario il ricorrente deduceva un errore percettivo della Settima Sezione penale in ordine alla datazione del pentimento di un collaboratore di giustizia. La questione giunge alla Corte chiamata a verificare se tale deduzione integri i presupposti dell’art. 625-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla nozione di errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. Richiamando le Sezioni Unite n. 18651 del 26.03.2015, n. 16103 del 27.03.2002 e n. 37505 del 14.07.2011, nonché la Sez. III n. 47316 del 01.06.2017 e la Sez. II n. 41782 del 30.09.2015, ribadisce che il vizio deve consistere in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio.
Il rimedio non può fondarsi su errori di valutazione delle prove, su errori di giudizio o di applicazione di norme di legge. Gli errori percettivi che abbiano inciso sul processo formativo della volontà dei giudici di merito, traducendosi in un travisamento del fatto, devono essere dedotti con gli strumenti impugnatori ordinari o in sede di revisione.
La Corte sottolinea il secondo carattere del rimedio: il vizio deve avere condizionato in modo decisivo il convincimento, per l’inesatta o equivocata comprensione dell’ambito delle censure o delle risultanze processuali, e avere determinato una pronuncia differente da quella che sarebbe conseguita in sua assenza.
Nel caso concreto, il ricorso attribuisce alla Settima Sezione penale un errore percettivo sulla datazione del pentimento del collaboratore di giustizia che però non emerge dal provvedimento impugnato. Quest’ultimo valorizza il ragionamento della Corte d’Appello di Napoli sull’imprevedibilità del pentimento all’atto dell’inserimento dell’imputato nel gruppo e sulla non omogeneità dei reati, a prescindere dalla collocazione temporale della scelta di collaborazione, che l’ordinanza non menziona affatto.
Il ricorso, proposto al di fuori dei casi consentiti, è dunque inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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