Sequestro finalizzato a confisca allargata: periculum e provenienza lecita (Cass. pen. Sez. VI n. 39006 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari reali finalizzate alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen., il provvedimento di sequestro deve contenere la concisa motivazione del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio. Non è invece richiesto il nesso di pertinenzialità tra il bene e il reato, poiché la misura non si fonda sulla prova della derivazione del bene dal singolo delitto accertato, ma sulla presunzione di accumulazione illecita che opera in presenza di sproporzione tra reddito dichiarato e valore dei beni, in mancanza di plausibile giustificazione della provenienza lecita. In tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può disporre il sequestro preventivo ex art. 27 cod. proc. pen. senza valutare il requisito dell’urgenza.
Il Fatto
La difesa di un indagato per traffico di sostanze stupefacenti propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il sequestro preventivo di una somma di denaro in contanti rinvenuta nell’abitazione dell’indagato, nel corso di una perquisizione eseguita contestualmente all’esecuzione di un’ordinanza cautelare personale.
Il ricorso si articola in tre motivi: incompetenza per territorio del giudice emittente, mancanza e apparente motivazione in ordine al periculum in mora, illegittima integrazione del titolo ablativo, contestazione delle giustificazioni sulla provenienza del denaro e assenza del nesso di pertinenzialità tra bene e reato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è infondato: il Tribunale ha correttamente circoscritto l’oggetto del proprio esame alla convalida del sequestro eseguito d’urgenza e al contestuale decreto di sequestro preventivo, restando estraneo il più ampio compendio probatorio dell’ordinanza cautelare personale. L’eccezione di competenza territoriale risultava perciò eccentrica rispetto a un sequestro pacificamente eseguito nel luogo di residenza dell’indagato.
Quanto all’art. 27 cod. proc. pen., la doglianza è infondata in mancanza di una pronuncia declinatoria della competenza. La Corte ribadisce che, in tema di misure cautelari reali, il giudice che si dichiara territorialmente incompetente può contestualmente disporre il sequestro preventivo senza valutare l’urgenza, a differenza di quanto previsto dall’art. 291, comma 2, cod. proc. pen. per le misure personali (Sez. 2 n. 28059 del 2024).
Nel merito, i presupposti del sequestro sussistono. Il fumus commissi delicti è desunto da plurimi elementi investigativi, che delineano il coinvolgimento dell’indagato in un’intensa attività di cessione di stupefacenti in consistenti quantità. Il Tribunale ha distinto la mera detenzione dalla cessione, legittimando il sequestro funzionale alla confisca per sproporzione. Il reddito dichiarato risulta di modesta entità e, per l’anno successivo, non vi è dichiarazione: appare pertanto ragionevole ricondurre la somma all’attività illecita accertata.
Il rigetto delle giustificazioni difensive è sorretto da argomentazioni logiche, avuto riguardo alla modestia del reddito, alla contestualità del rinvenimento e all’anomala modalità di conservazione del denaro. La Corte riafferma che anche il sequestro funzionale alla confisca allargata esige la concisa motivazione del periculum in mora, illustrando le ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo (Sez. U n. 36959 del 2021; Sez. 5 n. 44221 del 2022), onere nella specie assolto.
Infine, la censura sulla mancanza del nesso di pertinenzialità è infondata: la confisca allargata non richiede tale presupposto, operando una presunzione di accumulazione che prescinde dalla derivazione del bene dal reato per cui si procede (Sez. U n. 920 del 2003; Sez. U n. 29022 del 2001). All’inammissibilità conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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