Reato continuato in executivis: il giudice deve confrontarsi con i precedenti riconoscimenti (Cass. pen. Sez. I n. 41542 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione investito di istanza ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. gode di piena libertà di giudizio, ma non può trascurare la valutazione già compiuta in sede di cognizione o di esecuzione sulla sussistenza del vincolo della continuazione tra reati commessi in un arco temporale nel quale ricadono, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda. Qualora non ritenga di accogliere l’istanza, anche solo per taluni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, il giudice è tenuto a motivare le ragioni del diniego in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche desumibili dai provvedimenti dedotti. Dal precedente riconoscimento in executivis può prescindere solo previa dimostrazione di specifiche e significative ragioni che escludano la riconducibilità dei fatti al delineato disegno criminoso.
Il Fatto
Con ordinanza del 14 maggio 2025 il Tribunale di Novara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con una pluralità di sentenze, alcune delle quali già legate dal medesimo vincolo in forza di precedenti provvedimenti assunti in sede di cognizione e di esecuzione.
Il giudice ha ravvisato la totale assenza del medesimo disegno criminoso, valorizzando la distanza temporale tra le violazioni, la diversità dei luoghi e l’eterogeneità delle modalità e dei titoli di reato rispetto alle truffe già avvinte dalla continuazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del condannato si fonda su un unico motivo, con il quale si deduce la nullità dell’ordinanza per mancanza, contraddittorietà ed erroneità della motivazione in riferimento all’art. 671 cod. proc. pen. Si assume che il titolo di reato sia identico e che i luoghi di commissione siano contigui, e si contesta il travisamento delle richieste, relative a fatti in parte già avvinti dal vincolo in precedenti pronunce.
La Corte muove dalla richiesta di trattazione in camera di consiglio partecipata, non accolta perché il procedimento si svolge ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., che non ne prevede la trattazione orale. Nel merito, richiama il principio secondo cui il giudice dell’esecuzione non può ignorare la valutazione cognitoria sulla continuazione tra reati ricadenti nel lasso temporale in cui si collocano quelli oggetto della domanda (Sez. I n. 54106 del 2017).
Tale orientamento è esteso alla pregressa valutazione operata in sede esecutiva, dalla quale il giudice può prescindere solo dimostrando specifiche e significative ragioni di esclusione (Sez. I n. 6224 del 2024; Sez. I n. 4716 del 2014). Il Collegio rileva che la motivazione impugnata, dopo una parte illustrativa dei principi generali, è sintetica e attribuisce preminenza alla sola distanza temporale tra le violazioni.
Essa non si confronta in modo esauriente con il riconoscimento già intervenuto in executivis tra reati di cui all’art. 640 cod. pen., commessi in epoche distanti molti anni. In particolare non illustra, con riferimento al reato di truffa commesso il 12 marzo 2013, le ragioni per cui esso non possa essere ritenuto avvinto dalla continuazione con i fatti che il provvedimento di cumulo assume già legati dal vincolo, in un arco temporale compreso tra il 2 febbraio 2007 e il 29 luglio 2019.
Ne consegue l’annullamento con rinvio al Tribunale di Novara, in diversa persona fisica, perché proceda a un nuovo e complessivo esame dell’istanza, con piena libertà quanto all’esito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.