Il silenzio processuale non esclude il libero convincimento del giudice (Cass. pen. Sez. 4 n. 14404 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il ricorso che censura la sentenza di merito per aver valorizzato, quale indice di responsabilità, il silenzio serbato dall’imputato in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen. su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo. Al giudice non è precluso valutare la condotta processuale dell’imputato, coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica, ben potendo tale divergenza costituire elemento apprezzabile nell’ambito della complessiva valutazione del materiale probatorio, ai fini della formazione del libero convincimento. Il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell’attenuante speciale di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen., deve escludere l’incidenza causale dell’asserita condotta colposa della vittima qualora l’evento letale non sarebbe stato comunque evitato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro confermava la declaratoria di responsabilità dell’imputato per il reato di omicidio stradale, in relazione alla morte del conducente della Smart Fortwo, urtato da tergo mentre procedeva. All’imputato si contestava di aver marciato a velocità elevata e di aver intrapreso una manovra di sorpasso senza accertarsi di poterla eseguire in condizioni di sicurezza.
Avverso la sentenza di secondo grado, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea valutazione del suo silenzio in sede di interrogatorio e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante speciale, sostenendo che la persona offesa fosse sprovvista di cintura di sicurezza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi di ricorso manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, ha chiarito che la censura riguardava un passaggio motivazionale marginale della sentenza impugnata, che non incideva sull’esauriente motivazione basata sulla perizia tecnica che aveva escluso la manovra di traslazione a sinistra della vettura della persona offesa.
La Corte ha poi affermato un principio di carattere generale: nulla esclude che nel percorso argomentativo della sentenza siano valorizzate circostanze non riferite dall’imputato in sede di indagini, rispetto a quanto da lui successivamente dedotto in giudizio. Tale divergenza può costituire elemento apprezzabile ai fini della ricostruzione dei fatti, ma il giudice è tenuto a valutarla in concorso con altre circostanze sintomatiche. Il silenzio, quindi, non è di per sé prova di colpevolezza, ma un dato che, unitamente ad altri elementi, può contribuire alla formazione del libero convincimento, come già affermato da Sez. 2, n. 22651 del 21/04/2010 e da Sez. 4, n. 22105 del 02/05/2023.
In merito al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura non si confrontava con gli accertamenti svolti dai giudici di merito, i quali avevano escluso l’incidenza causale dell’asserita condotta colposa della vittima. L’urto era avvenuto a elevata velocità e l’utilizzo della cintura di sicurezza non avrebbe comunque impedito l’evento letale, rendendo così non configurabile l’attenuante di cui all’art. 589-bis, comma 7, cod. pen..
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 589-bis c.p. – Omicidio stradale o nautico
- Art. 415-bis c.p.p. – Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari