Inammissibile il ricorso straordinario avverso la conferma di condanna per percosse (Cass. pen. Sez. VII n. 39027 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen., operando lo sbarramento dell’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. Non è quindi deducibile in sede di legittimità la censura che investa la prova della sussistenza del reato ovvero la valutazione delle prove. I motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito sono non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il ricorso che tali vizi presenti è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti alla Corte di cassazione la sentenza con cui il Tribunale di Ragusa aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace di Vittoria per il reato di percosse. Il ricorso articolava quattro motivi: violazione di legge sulla prova della sussistenza del reato; errata valutazione delle prove; erronea applicazione degli artt. 191 e 234 cod. proc. pen.; intervenuta prescrizione del reato.

La questione centrale riguardava l’ammissibilità del ricorso avverso una sentenza di appello emessa per un reato di competenza del giudice di pace, categoria per la quale il legislatore ha previsto un regime di accesso alla legittimità sensibilmente ristretto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., che limita il ricorso per cassazione, contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, ai soli motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Il primo motivo — che denunziava violazione di legge quanto alla prova della sussistenza del reato — è stato perciò ritenuto non consentito, con richiamo a Sez. V n. 22854 del 29.04.2019.

Il secondo motivo, che lamentava un’errata valutazione delle prove, è stato dichiarato parimenti non deducibile in sede di legittimità per le stesse ragioni. Anche il terzo motivo, relativo agli artt. 191 e 234 cod. proc. pen., è stato escluso, perché riproponeva censure già motivatamente smentite dal Tribunale.

Su un piano ulteriore, la Corte ha rilevato che le censure si risolvevano nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito. Tali motivi vanno considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Sul punto il Collegio richiama Sez. II n. 42046 del 17.07.2019, Sez. III n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. VI n. 20377 dell’11.03.2009.

Quanto alla prescrizione, il motivo è stato giudicato manifestamente infondato. Per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017, che dilata il termine prescrizionale classico del tempo intercorso tra la scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. del Giudice di pace e la pronuncia della sentenza di appello, nonché del tempo tra la scadenza del termine ex art. 544 cod. proc. pen. del Giudice di appello e la decisione della Corte.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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