Ricorso straordinario omissione esame motivo errore fatto o giudizio (Cass. pen. Sez. V n. 39105 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso, nel suo profilo di errore di fatto, soltanto per la svista o l’equivoco percettivo incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto sia stato percepito in modo difforme da quello effettivo. Restano estranei all’istituto gli errori di valutazione e di giudizio, dovuti a non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, e le supposte violazioni di norme sostanziali o processuali. L’omesso esame di un motivo di ricorso non integra errore di fatto quando la censura debba ritenersi implicitamente disattesa perché incompatibile con l’impianto della motivazione, ovvero assorbita dall’esame di altro motivo. In tali evenienze l’errore di fatto è configurabile solo se dipeso da una svista materiale, di ordine meramente percettivo, che abbia causato l’erronea supposizione dell’inesistenza della censura, immediatamente e oggettivamente rilevabile dal semplice controllo del contenuto del ricorso. È inoltre necessario che la decisione sarebbe stata diversa ove la censura pretermessa fosse stata vagliata.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dal fine di agevolare un’associazione di tipo mafioso, ha proposto ricorso straordinario avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte che aveva rigettato i suoi ricorsi. Il ricorrente deduce un errore di fatto: la Corte, nel respingere il terzo motivo, avrebbe ritenuto che la Corte di Assise di Appello avesse risposto alla doglianza difensiva sull’alibi documentato dall’adempimento dell’obbligo di firma, mentre la sentenza di appello nulla aveva motivato e la Corte aveva ripreso la sola motivazione di primo grado.
Secondo il ricorrente, la discordanza tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia sugli orari e la prova del mendacio dovevano condurre a diversa decisione, con conseguente configurabilità dell’errore percettivo denunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la fisionomia dei due vizi dell’art. 625-bis cod. proc. pen.: l’errore materiale consiste nella mancata rispondenza tra volontà correttamente formatasi ed estrinsecazione grafica; l’errore di fatto in una svista incidente sugli atti interni al giudizio di legittimità, connotata dall’influenza sul processo formativo della volontà. Ne restano fuori gli errori di valutazione e di giudizio, nonché gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere con le impugnazioni ordinarie.
Il ricorso, osserva la Corte, è proposto palesemente fuori dell’ipotesi dell’art. 625-bis, primo comma, cod. proc. pen.: esso lamenta in realtà un errore di giudizio sul contenuto, l’interpretazione e la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, non tenendo conto della loro asserita discordanza.
La Corte esclude che il terzo motivo sia stato pretermesso. Il dato dell’alibi era già emerso in primo grado e risultava valutato nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Cassazione; il ricorrente lo aveva indebitamente prospettato come elemento sopravvenuto con la documentazione prodotta in appello. La Corte ribadisce il principio della integrazione tra sentenza di primo e di secondo grado in caso di doppia conforme.
Nel merito, il dettaglio degli orari era stato assorbito nella complessiva valutazione di attendibilità dei collaboratori: la sentenza di appello collocava l’omicidio dopo le 12:00 e il prelievo della vittima verso le 11:30; la sentenza di primo grado aveva ritenuto più attendibile il collaboratore presente nell’abitazione, mentre l’altro si trovava altrove ad attendere la vittima. Le discrasie sugli orari, tutte compatibili col momento del fatto, afferiscono a elementi circostanziali; nessuno dei collaboratori ha collocato l’omicidio alle ore 10, quando il ricorrente si recava a firmare.
Il ricorso prospetta quindi aspetti di merito privi di decisività, mentre l’inammissibilità discende dai profili di colpa emergenti dall’atto, con condanna alle spese e al versamento di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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