Revisione: la sentenza di patteggiamento per autocalunnia non smentisce l’accusa (Cass. pen. Sez. VI n. 1284 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti pronunciata nei confronti di chi ha affermato di avere falsamente incolpato un terzo non integra il contrasto di giudicati rilevante ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di condanna del preteso calunniato. Essa non smentisce l’accusa originaria ma la conferma, poiché muove dal presupposto che fosse calunniosa l’accusa rivolta dal condannato a se stesso di avere falsamente accusato il terzo. Ne deriva che il novum invocato a sostegno dell’istanza di revisione è privo, anche solo in astratto, del requisito della medesimezza del fatto. Il ricorso che censuri tale esito è manifestamente infondato, con condanna alle spese processuali e alla Cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta dal ricorrente avverso la sentenza di condanna per rapina, resa dal G.u.p. e confermata in appello e divenuta irrevocabile. Il condannato fondava l’istanza su una sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del soggetto che, in origine, lo aveva accusato del delitto di rapina e che era stato poi condannato per avere riferito di avere falsamente incolpato il ricorrente.
La Corte di appello aveva escluso la configurabilità del contrasto di giudicati rispetto a tale sentenza di patteggiamento. Il ricorrente ha impugnato per violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo la medesimezza del fatto e la necessità di motivare sull’effetto della sentenza di condanna del calunniatore.
La Motivazione della Corte
La questione attiene al requisito oggettivo della revisione: se una sentenza di applicazione di pena per il reato di cui all’art. 369 cod. pen. possa costituire il contrasto di giudicati rispetto alla condanna del soggetto che ne era stato accusato. Il ricorrente assumeva che la condanna si fondasse sulle dichiarazioni del calunniatore e che il fatto non potesse che inerire alla denuncia calunniatrice.
La Corte osserva che il novum invocato muove dal presupposto opposto a quello sostenuto dal ricorrente. La sentenza di patteggiamento riguarda l’accusa che il condannato ha rivolto a se stesso di avere falsamente accusato il ricorrente: essa presuppone dunque che l’accusa originaria fosse veritiera e che, proprio per questo, sia configurabile il delitto di autocalunnia.
Ne consegue che quella sentenza non smentisce le accuse a carico del ricorrente, ma le conferma. La Corte sottolinea come il condannato abbia prestato acquiescenza alla contestazione mediante la richiesta di applicazione di pena, il che rafforza la lettura del provvedimento come conferma dell’accusa e non come sua caducazione.
Su questa base il Collegio esclude che sia configurabile, neppure in astratto, il presupposto del contrasto di giudicati. La censura relativa alla necessità di motivazione per superare l’effetto della sentenza di condanna del calunniatore resta assorbita: una volta esclusa la smentita dell’accusa, non si pone alcun onere argomentativo ulteriore.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Da ciò discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in relazione ai profili di colpa sottesi alla causa dell’inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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