Ricorso inammissibile se reitera i motivi d’appello senza confrontarsi con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 1476 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno di ogni richiesta. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato e limitandosi a lamentare in maniera generica una presunta carenza o illogicità della motivazione.
Il Fatto
Con sentenza del 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Campobasso confermava la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. e all’art. 81 cpv. e 493-ter cod. pen. Avverso la sentenza d’appello l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dal delitto di cui al capo A della circostanza aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto proposto con motivi non deducibili in sede di legittimità. I motivi, infatti, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale — che aveva diffusamente esplicato le ragioni di ricorrenza dell’aggravante — reiteravano le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello avverso la sentenza di primo grado.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si realizza attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.
La Corte ha quindi ribadito che, quando il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, esso si destina per ciò solo all’inammissibilità, venendo meno la funzione per la quale è previsto e ammesso. Ha inoltre precisato che è inammissibile il ricorso che riproduce gli stessi motivi prospettati con l’appello e respinti in secondo grado, limitandosi a dolersi genericamente di una carenza o illogicità della motivazione, richiamando a sostegno la giurisprudenza di legittimità in termini.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero, in conformità al principio espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
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Nota della Redazione
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