Combustione illecita di rifiuti: deposito incontrollato come presupposto di fatto (Cass. pen. Sez. III n. 39162 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di combustione illecita di rifiuti, di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, richiede che la condotta abbia a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, ma non presuppone la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato, trattandosi di elemento di fatto della fattispecie e non di autonoma imputazione. Il deposito temporaneo è configurabile solo se i rifiuti sono prodotti nel luogo di deposito o in altro luogo al primo funzionalmente collegato, nella disponibilità del produttore e dotato dei presidi di sicurezza, con esclusione del raggruppamento di rifiuti di diversa origine accatastati alla rinfusa. La responsabilità del committente per concorso nella combustione può essere desunta, in via logica, dalla riconducibilità della condotta a una prassi aziendale e dal contegno tenuto successivamente al fatto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Messina, con sentenza dell’11 aprile 2025, rigetta l’impugnazione proposta dal ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Messina del 20 novembre 2023, che lo aveva condannato a due anni di reclusione per il reato di combustione illecita di rifiuti. Secondo l’accusa, il ricorrente, quale committente e in concorso con due dipendenti, avrebbe appiccato l’incendio a rifiuti di polistirolo abbandonati o depositati in modo incontrollato su un terreno di sua proprietà.
Avverso la sentenza di appello il condannato propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: errata valutazione delle prove e vizio di motivazione; mancato accertamento del deposito incontrollato quale presupposto del delitto; esclusione della particolare tenuità del fatto; diniego delle circostanze attenuanti generiche. La questione centrale riguarda la configurabilità del reato in assenza di contestazione del reato-presupposto.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso complessivamente inammissibile quanto ai motivi primo, terzo e quarto, e infondato quanto al secondo. Il primo motivo è volto a una rilettura delle risultanze istruttorie, non consentita nel giudizio di legittimità a fronte di una motivazione concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito. La responsabilità del committente è tratta, in modo non illogico, dall’assenza di specifiche indicazioni sulla destinazione dei rifiuti e dal contegno tenuto al momento dell’intervento.
Quanto alla pretesa responsabilità per omessa vigilanza, ai sensi dell’art. 256-bis, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, la Corte rileva che tale disposizione è stata espressamente abrogata dal d.l. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, con conseguente irrilevanza dei rilievi sul punto.
Il secondo motivo è infondato. Il delitto di combustione illecita di rifiuti deve avere a oggetto rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, come accertato nel caso concreto, essendo i rifiuti accatastati alla rinfusa in misura consistente sul terreno del ricorrente. Il deposito temporaneo è escluso, richiedendo che i rifiuti siano prodotti nello stesso luogo. La Corte afferma che l’art. 256-bis non richiede la previa contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato, non essendo configurato sulla presupposizione di altra imputazione.
Quanto al terzo motivo, la Corte osserva che la particolare tenuità del fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è ora espressamente esclusa per il delitto in esame per effetto del d.l. n. 116 del 2025, che ha introdotto il n. 4-ter al terzo comma. Nel merito, la motivazione è idonea, valorizzando la gravità della condotta e la sua non occasionalità. Il quarto motivo è manifestamente infondato, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi preponderanti ostativi alla concessione delle attenuanti generiche. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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