Sanzioni sostitutive e successione di leggi favorevoli: obbligo di rivalutazione d’ufficio (Cass. pen. Sez. 3 n. 16166 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata considerazione, da parte del giudice di appello, di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all’art. 53, legge n. 689/1981, divenuta ammissibile per effetto dell’elevazione dei limiti edittali operata dal d.lgs. n. 150/2022, integra il vizio di motivazione. La disposizione che amplia i limiti per l’accesso alle sanzioni sostitutive ha natura sostanziale, in quanto relativa al trattamento sanzionatorio, ed è quindi soggetta alla regola della successione di leggi più favorevoli. Ne consegue che il giudice deve esaminare la richiesta anche qualora la pena inflitta, alla luce del nuovo quadro normativo, rientri nei più ampi limiti previsti per la sostituzione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli, pronunciando sull’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, aveva confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 291-bis, comma 1, e 296, d.P.R. n. 43/1973, rideterminando la pena detentiva ed escludendo quella pecuniaria alla luce dell’art. 84, d.lgs. n. 141/2024. Il ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, lamentava l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, subordinata alla riduzione della pena entro i limiti previsti dall’allora vigente art. 53 cit.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nel potere discrezionale del giudice di merito; l’irrogazione di una pena prossima al massimo richiede una specifica motivazione, che nella specie era stata adeguatamente fornita con il richiamo alla gravità del fatto. Il secondo motivo è stato, invece, accolto. Il nuovo testo dell’art. 53, legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, prevede più ampi limiti per la sostituzione delle pene detentive brevi, entro i quali rientra anche quella inflitta al ricorrente.
La Corte ha precisato che, trattandosi di disposizione di natura sostanziale più favorevole, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la richiesta di sostituzione, divenuta ammissibile solo dopo la modifica normativa intervenuta prima della pronuncia impugnata. Il giudice di merito è quindi tenuto a compiere un nuovo esame della richiesta, non rilevando che la pena fosse stata confermata nella misura stabilita dal primo giudice.
All’accoglimento del motivo è conseguito l’annullamento con rinvio limitatamente alla statuizione relativa alla pena sostitutiva, da compiere da altra sezione della Corte d’appello sulla base della disciplina più favorevole, con rigetto del ricorso nel resto e conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
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Nota della Redazione
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