Preclusione del riesame degli indizi dopo condanna in primo grado (Cass. pen. n. 10776/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, la sopravvenienza di una sentenza di condanna, anche non irrevocabile, in ordine ai fatti per i quali sia stata emessa la misura, preclude al giudice della cautela, in sede di appello incidentale ex art. 310 cod. proc. pen., la rivalutazione della gravità degli indizi e della qualificazione giuridica del fatto, atteso che la decisione di condanna contiene una valutazione di merito così incisiva da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi. Il pericolo di reiterazione del reato di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere desunto dalla sistematica ripetizione di condotte aggressive e ingiuriose protrattesi per un lungo arco temporale, dalla loro progressiva escalation di gravità e dall’assoluta incapacità dell’agente di controllare i propri impulsi, anche in presenza di una sopravvenuta separazione personale tra i coniugi, quando le condotte vessatorie proseguano dopo la separazione e siano comunque rivolte a un congiunto fino allo scioglimento del matrimonio. L’adesione dell’indagato a un percorso rieducativo non esclude automaticamente il pericolo di reiterazione quando il quadro fattuale evidenzi una mancata resipiscenza e una particolare propensione al controllo coercitivo.
Il Fatto
L’imputato, condannato in primo grado per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e delle figlie conviventi, ha chiesto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, invocando la sopravvenuta condanna e la cessazione della convivenza. Il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato l’istanza e il Tribunale di Catanzaro, in sede di appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento, ritenendo sussistente il pericolo di reiterazione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria, al pericolo di reiterazione, alla proporzionalità della misura e alla qualificazione giuridica del fatto.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo e quarto motivo, relativi alla gravità indiziaria e alla qualificazione giuridica del fatto, ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenienza di una sentenza di condanna in primo grado preclude al giudice della cautela la rivalutazione della gravità degli indizi, in quanto la decisione di condanna contiene una valutazione di merito così incisiva da assorbire l’apprezzamento dei gravi indizi e da non consentire una differente qualificazione giuridica del fatto. La condanna, anche non irrevocabile, costituisce una preclusione processuale alla rivalutazione degli indizi in sede di appello incidentale de libertate.
Quanto al secondo motivo, relativo al pericolo di reiterazione, la Corte lo ha ritenuto generico e manifestamente infondato. Ha osservato che il Tribunale aveva correttamente ravvisato la concretezza e attualità del pericolo di recidiva in ragione della sistematica ripetizione di condotte aggressive e ingiuriose, protrattesi per oltre trent’anni, divenute progressivamente più gravi fino al tentativo di strangolamento del 2017, sintomatiche dell’assoluta incapacità dell’imputato di controllare i propri impulsi. La sopravvenuta separazione personale tra i coniugi non eliminava il rischio di ulteriori condotte violente, atteso che il coniuge resta “persona della famiglia” fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, e le condotte vessatorie, sorte in ambito domestico, proseguono anche dopo la separazione. La Corte ha richiamato la giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui l’autorità giudiziaria è obbligata a intervenire sull’autore per arginare il rischio di reiterazione della violenza di genere. Ha inoltre escluso che l’adesione a un percorso rieducativo potesse neutralizzare il pericolo, in ragione della mancata resipiscenza e della particolare propensione al controllo coercitivo.
Quanto al terzo motivo, relativo alla scelta della misura, la Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato, rilevando che l’argomentata incapacità dell’imputato di contenere i propri impulsi rendeva inidonee misure meno afflittive. Il quinto motivo, sul vizio di motivazione per omissione, è stato dichiarato inammissibile, in quanto la motivazione del Tribunale aveva compiutamente valutato e confutato le deduzioni difensive. Infine, il sesto motivo, relativo alla violazione di norme costituzionali e convenzionali, è stato dichiarato inammissibile, in quanto non è consentita la deduzione generica di violazioni della Costituzione o della CEDU in sede di legittimità, senza una specifica questione di legittimità costituzionale o una lettura convenzionalmente orientata delle norme.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.