Sindacato di legittimità su gravi indizi e rischio di reiterazione (Cass. pen. Sez. IV n. 34579 del 26.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, quando con ricorso per cassazione si denuncia vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame sulla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte Suprema verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni della gravità del quadro indiziario, controllando la congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto. La nozione di gravi indizi di colpevolezza non è omologa a quella che fonda il giudizio di colpevolezza finale: è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità, con indizi non valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. Il controllo di logicità resta interno al provvedimento impugnato e non consente una nuova valutazione degli elementi fattuali. Quanto alle esigenze cautelari, la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata solo in presenza di elementi concreti che ne dimostrino l’attenuazione.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di un indagato avverso l’ordinanza del G.i.p. che aveva applicato la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 e agli artt. 110 e 391-ter, comma 3, cod. pen. I giudici di merito hanno ritenuto sussistente un grave quadro indiziario della partecipazione dell’indagato a un sodalizio dedito alla vendita di stupefacenti all’interno di una casa circondariale, con il ruolo di addetto allo smercio della sostanza.
Avverso l’ordinanza del riesame il difensore ha proposto ricorso, lamentando l’erroneità e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari, ma articolando censure volte a contestare la sussistenza del vincolo associativo e a qualificare la condotta come concorso nel reato anziché partecipazione all’associazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto un difetto di coerenza tra l’intestazione del motivo — incentrata sulle esigenze cautelari — e il suo contenuto, che investiva in realtà la gravità indiziaria. Il Collegio ha quindi ricostruito i limiti del sindacato di legittimità in materia.
Richiamando le Sezioni Unite n. 11 del 22.03.2000, la Corte ha ricordato che il controllo sulla motivazione del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza si arresta alla verifica della congruità e della logicità delle argomentazioni, rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Il Collegio ha poi ribadito che la nozione di gravi indizi di colpevolezza non equivale a quella richiesta per il giudizio finale, essendo sufficiente un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità. Ne consegue che gli indizi non vanno valutati secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., proprio perché l’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 di tale articolo, ma non il comma 2 (cfr. Sez. IV n. 17247 del 14.03.2019; Sez. IV n. 53369 del 09.11.2016; Sez. IV n. 38466 del 12.07.2013).
La Corte ha precisato che il controllo di logicità deve restare all’interno del provvedimento impugnato, non essendo consentita una nuova valutazione degli elementi materiali e fattuali, né degli apprezzamenti sulle esigenze cautelari, riservati al giudice del merito (cfr. Sez. IV n. 26992 del 29.05.2013).
Nel merito, il Tribunale aveva specificamente motivato sull’adesione stabile e continuativa al sodalizio, interrotta solo per l’ottenimento di una misura alternativa, desumendo dalle conversazioni intercettate l’esistenza di un vincolo durevole che supera il rapporto sinallagmatico delle singole operazioni. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha escluso profili di contraddittorietà o illogicità nel ritenere non superata la presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e inadeguata una misura meno afflittiva della custodia in carcere.
Nota della Redazione
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