Rescissione del giudicato e conoscenza effettiva del processo (Cass. pen. Sez. II n. 39180 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il provvedimento che rigetta la richiesta di rescissione del giudicato è inammissibile quando dagli atti risulta che l’imputato ha ricevuto a mani proprie la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale dell’udienza preliminare. Da tale circostanza emerge l’effettiva conoscenza del processo e del tenore dell’accusa, con conseguente legittimità della dichiarazione di assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. La verifica della conoscenza effettiva integra un accertamento di fatto, sindacabile solo nei limiti propri del giudizio di legittimità, con la conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 28 febbraio 2025, dichiarava inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato proposta dal ricorrente avverso la sentenza emessa il 27 febbraio 2024 e divenuta irrevocabile il 2 aprile 2024. Secondo la Corte di merito, il ricorrente aveva ricevuto a mani proprie, il 7 agosto 2023, l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dimostrando così di aver avuto conoscenza del processo.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo: deduceva l’omessa conoscenza del processo penale, sostenendo di non aver mai ricevuto la notifica e di aver appreso dell’esistenza del procedimento solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la sostanziale infondatezza del motivo dedotto in punto di fatto. La Corte ha anzitutto evidenziato di avere accesso agli atti in ragione della natura processuale della doglianza, esaminando così direttamente il materiale probatorio.
Dall’esame degli atti risulta che in data 7 agosto 2023 il ricorrente ha ricevuto a mani proprie la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del verbale dell’udienza preliminare del 15 giugno 2023, udienza appositamente rinviata al 28 settembre 2023 per garantire l’integrità del contraddittorio.
Da tale circostanza la Corte ha desunto l’effettiva conoscenza del processo, risultando dal contenuto degli atti notificati il tenore dell’accusa mossa nei confronti del ricorrente. Su questa base, ha ritenuto corretta la decisione del Giudice per l’udienza preliminare che, all’udienza del 28 settembre 2023, ha dichiarato l’assenza dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen.
La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. In applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000, e in assenza di ragioni per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ha disposto il versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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