Partecipazione ad associazione mafiosa e concorso nell’estorsione: annullamento parziale con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 11953 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità della partecipazione all’associazione di tipo mafioso, l’inserimento stabile nella consorteria può realizzarsi tanto in modo formale, attraverso i rituali di adesione, quanto in concreto, mediante il compimento di azioni teleologicamente orientate alla realizzazione degli scopi associativi, sicché la mancanza di una affiliazione rituale non è decisiva rispetto alla messa a disposizione. In tema di concorso nell’estorsione, il giudice di merito deve accertare condotte specifiche riferibili all’indagato: i commenti adesivi alle affermazioni altrui non sono sufficienti a provare un comportamento dai connotati estorsivi, dovendosi verificare se l’apporto si sia arrestato alle intenzioni o si sia concretizzato, e se esso integri un concorso materiale o quantomeno morale. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. resta assorbita dall’accoglimento del motivo sul reato-fine.

Il Fatto

Il giudice dell’appello cautelare aveva applicato la custodia in carcere a un indagato, in riforma dell’ordinanza del g.i.p. che aveva respinto la richiesta per difetto di gravità indiziaria. Le contestazioni riguardavano la partecipazione a un’associazione di tipo mafioso radicatasi in Lombardia e un’estorsione aggravata dalla finalità mafiosa, consistita nella minaccia a un imprenditore per indurlo ad acquistare crediti di imposta inesistenti.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione dell’art. 416-bis cod. pen. per difetto dei caratteri del sodalizio, mancata individuazione di una condotta di partecipazione, vizi di motivazione sulla gravità indiziaria e sull’aggravante, illogicità sulle esigenze cautelari. La questione centrale riguarda i limiti del sindacato in sede cautelare sul concorso nel reato-fine e sulla prova della compartecipazione associativa.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente il primo e il terzo motivo, respingendoli. I rilievi sul ruolo verticistico attribuito a un familiare dell’indagato sono inammissibili perché inconferenti rispetto alla posizione del ricorrente e perché aggrediscono una frase dell’ordinanza la cui espunzione non incide sul percorso logico. Quanto all’illogicità manifesta, essa consegue alla violazione dei principi della logica formale ovvero all’invalidità dell’argomentazione per carenza di connessione tra premesse e conclusioni.

Sul requisito della forza intimidatrice, le censure sono inammissibili per violazione del principio di specificità dei motivi: il ricorso è generico e astratto, riproponibile tal quale in altri processi, senza confrontarsi con gli elementi probatori valorizzati nell’ordinanza. Quest’ultima richiama condotte di minaccia, aggressioni ai debitori, conversazioni intercettate evocative di un potere sul territorio e una richiesta di protezione avanzata da un imprenditore, circostanze non menzionate nel ricorso.

La Corte esclude che l’esistenza dei sodalizi di provenienza costituisca elemento costitutivo del reato associativo, essendo solo antecedente di fatto. Sulla messa a disposizione, richiama Sez. U n. 36958 del 2021, Modaffari: l’inserimento stabile può realizzarsi anche in concreto, con azioni orientate agli scopi associativi, sicché la mancanza di affiliazione rituale non è decisiva. Il secondo motivo è infondato, perché il concorrente risponde dei fatti dei sodali se ne ha dato contributo causale consapevole.

Il quarto motivo è invece fondato. L’ordinanza non offre logica motivazione sulla condotta estorsiva ascrivibile al ricorrente: manca prova di una condotta violenta o minacciosa, e i commenti adesivi alle affermazioni altrui non bastano. L’apporto potrebbe integrare un concorso morale, ma su questo aspetto difetta una chiara valutazione. Ne segue l’annullamento con rinvio limitato al capo dell’estorsione, con assorbimento dell’aggravante e rigetto del ricorso nel resto. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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