Assolto per tenuità del fatto: interesse all’impugnazione e limiti al ricorso (Cass. pen. Sez. IV n. 34308 del 23.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’imputato assolto con la formula della particolare tenuità del fatto ha interesse a impugnare la sentenza, perché il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. lascia fermo l’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della sua commissione, con gli effetti extrapenali pregiudizievoli che ne derivano. Ne segue che, contro la sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto emessa all’esito del giudizio abbreviato, l’imputato non può proporre appello, essendo l’appello escluso dall’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.. È però esperibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., anche per i vizi di cui alle lett. d) ed e) del comma 1, non trovando applicazione i limiti dell’art. 569 cod. proc. pen., riferiti alle sentenze appellabili di primo grado.

Il Fatto

Il Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 perché non punibile per particolare tenuità del fatto. Avverso quella sentenza il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la mancanza di motivazione, per avere il Tribunale omesso ogni valutazione su plurimi elementi di prova, tra cui l’assenza di strumenti di confezionamento e di denaro riconducibile allo spaccio. Con il secondo ha lamentato il travisamento della prova in ordine alla capacità economica dell’imputato, desunta da un estratto conto postale e da prelievi di contante. Con il terzo ha censurato la illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare: se l’imputato assolto per particolare tenuità del fatto abbia interesse a impugnare. Il Collegio ritiene che l’interesse sussista, perché il proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. è una causa di non punibilità, non una pronuncia pienamente liberatoria.

Il punto è decisivo sul piano degli effetti. La sentenza ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e alla sua commissione ai sensi dell’art. 651-bis cod. proc. pen.; è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3, lett. f), d.P.R. n. 313/2002; può precludere la futura applicazione della medesima causa di non punibilità ex art. 131-bis, comma terzo, cod. pen. Da qui l’interesse a ottenere una formula più ampia, quale “perché il fatto non sussiste” o “per non aver commesso il fatto”.

La Corte richiama sul punto l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 40049 del 29.05.2008. Riconosciuto l’interesse, il Collegio nega però che esso apra la via dell’appello: ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., l’imputato non può appellare le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La sentenza per tenuità del fatto appartiene al novero delle sentenze di proscioglimento, come conferma la previsione dell’art. 530 cod. proc. pen. e la stessa rubrica dell’art. 651-bis cod. proc. pen.

Nemmeno è irragionevole il diverso regime delle impugnazioni, perché il secondo grado di merito non gode di garanzia costituzionale e la limitazione è bilanciata dai benefici premiali del rito. Resta quindi esperibile il solo ricorso per cassazione ex art. 606, comma 2, cod. proc. pen., anche per i vizi di cui alle lett. d) ed e) del comma 1, senza i limiti dell’art. 569 cod. proc. pen.

Nel merito, il primo e il secondo motivo sono fondati. La sentenza del Tribunale è del tutto silente sulla documentazione prodotta dalla difesa in ordine alla capacità economica dell’imputato, indicata come prova a discarico. Sussiste, sotto tale profilo, il dedotto vizio di mancanza di motivazione. Il ricorso è pertanto accolto e la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale, in diversa persona fisica.

Nota della Redazione

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