Ricorsi inammissibili per motivi generici e sentenza non irrevocabile (Cass. pen. Sez. II n. 39178 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I ricorsi per cassazione proposti con motivi generici o manifestamente infondati sono inammissibili, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata. Le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo dibattimentale, possono essere utilizzate come prova solo per l’esistenza della decisione e per le vicende processuali rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti. L’istituto della revisione presuppone l’inconciliabilità tra giudicati già formatisi.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, in esito a giudizio abbreviato, aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Foggia, confermando la responsabilità di due imputati per una serie di reati di furto o ricettazione di autovetture e successiva estorsione con la tecnica del cosiddetto “cavallo di ritorno”. Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione.

Il primo ricorrente deduceva vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di furto ed estorsione tentata, e con un secondo motivo censurava la responsabilità per le estorsioni consumate. Il secondo ricorrente lamentava il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, volta ad acquisire la sentenza di un parallelo procedimento che aveva assolto alcuni coimputati, e la mancata acquisizione di tale sentenza ex art. 238-bis cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il primo motivo è stato ritenuto di assoluta genericità, poiché non tiene conto di quanto argomentato dalla Corte di appello, che aveva peraltro rilevato l’intervenuta remissione della querela per il furto di cui al capo 10), con conseguente statuizione di non doversi procedere per estinzione del reato, circostanza che elide l’interesse del ricorrente a coltivare la censura. Per l’estorsione tentata, la Corte ha valorizzato il contenuto di una intercettazione che dimostrava come il ricorrente avesse commesso il furto, fosse nel possesso dell’autovettura rubata e avesse veicolato tramite altro correo la richiesta di danaro.

Anche il secondo motivo è stato giudicato generico: per l’estorsione di cui al capo 3) non si rinvengono censure specifiche, mentre per quella di cui al capo 2) il ricorrente non si confronta con la motivazione che aveva posto in correlazione le indagini di polizia giudiziaria, le intercettazioni, il rinvenimento dell’autovettura nel luogo segnalato dal GPS e le dichiarazioni della vittima.

Quanto al secondo ricorrente, i tre motivi sono stati trattati congiuntamente. La sentenza del Tribunale di Foggia, resa nel parallelo procedimento con rito ordinario, era stata emessa il 7 novembre 2024. Quando la Corte di appello ha affrontato la questione, all’udienza del 7 gennaio 2025, tale statuizione non era irrevocabile, non essendo state depositate neppure le motivazioni e non avendo la difesa insistito per un rinvio.

La Corte ha richiamato il pacifico principio di diritto delle Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, secondo cui le sentenze pronunciate in procedimenti diversi e non ancora irrevocabili, acquisite al fascicolo dibattimentale nel contraddittorio tra le parti, sono utilizzabili come prova solo per l’esistenza della decisione e per le vicende processuali, non per la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti. Né si configura violazione di legge o contraddizione nella determinazione della pena.

Alla inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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