Sequestro smartphone illegittimo senza selezione selettiva dei dati (Cass. pen. Sez. 5 n. 1606 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione. Il sequestro del dispositivo, sebbene non di per sé illegittimo in luogo dell’estrazione immediata del suo contenuto in presenza di specifiche difficoltà tecniche, risulta soltanto strumentale rispetto all’acquisizione mirata dei dati in esso contenuti e deve essere, fin dall’origine, commisurato, anche sul piano temporale, a tale esigenza di estrapolazione. In assenza di criteri di selezione, il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalità.
Il Fatto
Con decreto del 20 giugno 2025, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli disponeva la perquisizione dei locali riferibili a un indagato e il sequestro probatorio del materiale rinvenuto, nonché dei telefoni cellulari in uso allo stesso e ad altri soggetti, nell’ambito di un’indagine per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commercializzazione di prodotti contraffatti.
Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 24 luglio 2025, rigettava l’istanza di riesame presentata dall’indagato, confermando il decreto di sequestro. Avverso tale ordinanza, l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, il difetto di motivazione in ordine alla legittimità del sequestro del telefono e di tutti i dati in esso contenuti, ritenuto eccessivo rispetto alle esigenze probatorie.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo relativo al sequestro del telefono in uso all’indagato. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che in sede di riesame del sequestro probatorio il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell’astratta configurabilità del reato ipotizzato, con riferimento all’idoneità degli elementi a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini.
Con specifico riguardo ai dispositivi elettronici, la Corte ha evidenziato che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza, il sequestro che conduca alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione e senza l’indicazione dei criteri di selezione. Il sequestro del dispositivo, sebbene non di per sé illegittimo in luogo dell’estrazione immediata del contenuto in caso di specifiche difficoltà tecniche, risulta soltanto strumentale rispetto all’acquisizione mirata dei dati e deve essere commisurato, anche sul piano temporale, a tale esigenza.
Nel caso di specie, il Tribunale aveva confermato il sequestro del telefono e di tutti i dati in esso contenuti senza fare alcun riferimento a tali principi, nonostante la difesa avesse dedotto la sproporzione del sequestro di tutti i dati e file, rappresentando che essi afferivano non solo alla sfera lavorativa dell’indagato, ma anche alla sua vita privata e alle sue relazioni più intime e riservate.
Pertanto, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e il decreto di sequestro, limitatamente al sequestro del telefono, ordinando la restituzione del dispositivo all’avente diritto, se non sottoposto ad altro vincolo. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato infondato, mentre il terzo è rimasto assorbito.
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Nota della Redazione
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