Appello inammissibile solo se i motivi non sono specifici (Cass. pen. Sez. II n. 39181 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca, limitandosi a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità estrinseca, non essendo correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata. Non può invece dichiarare l’inammissibilità quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale, poiché in tal caso la valutazione investe il merito dell’impugnazione e può condurre al suo rigetto, non alla sua inammissibilità. La declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi presuppone dunque una verifica di specificità, non un giudizio di fondatezza.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bologna, con ordinanza del 28 marzo 2025, dichiarava inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza con cui il Tribunale di Parma, il 18 luglio 2022, aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 707 cod. pen. e 4, commi 2 e 3, della legge n. 110/1975.

Avverso tale ordinanza l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo erronea applicazione dell’art. 591, comma 1, cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 cod. proc. pen. e l’inidoneità della motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi. Sosteneva che la Corte territoriale non aveva valutato i requisiti di specificità, ma aveva compiuto apprezzamenti di merito, confrontandosi con le argomentazioni difensive, ciò che al più avrebbe potuto condurre a un rigetto dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, rilevando che la Corte territoriale aveva reso una motivazione immune da vizi. L’imputato, con i motivi di appello, non si era confrontato con l’articolato apparato argomentativo della sentenza di primo grado: aveva dedotto l’insussistenza del reato senza considerare che il Tribunale aveva evidenziato la mancata giustificazione del possesso degli arnesi e del coltello sequestrati; aveva lamentato l’eccessività della pena senza confutare gli elementi valorizzati per giustificare il discostamento dal minimo edittale.

La Corte di merito ha inoltre argomentato congruamente in punto di diritto, richiamando l’obbligo per l’appellante di esporre i motivi in forma specifica, con particolare riferimento alla necessità di contrastare gli argomenti illustrati nel provvedimento impugnato, ciò che non è stato ravvisato nell’atto di appello dichiarato inammissibile.

Il Collegio ha richiamato il principio, condiviso, secondo cui il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005-01).

Nel caso di specie la difesa, con l’atto di appello, non si è confrontata con le argomentazioni della sentenza appellata: le censure mosse avverso il provvedimento impugnato risultano pertanto insussistenti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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