Illegittima l’applicazione cumulativa di obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. 2 n. 8651 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’applicazione cumulativa di più misure cautelari può essere disposta solo nei casi espressamente previsti dalla legge, in ossequio ai principi di stretta legalità, tassatività e tipicità che governano la materia cautelare. Al di fuori delle ipotesi normative che la consentono espressamente – tra le quali l’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen., limitato ai reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. – non sono ammissibili né l’imposizione aggiuntiva di prescrizioni non previste, né l’applicazione congiunta di due distinte misure. In caso di illegittima applicazione cumulativa dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice di legittimità può correggere il provvedimento eliminando la misura meno grave, in ragione del criterio di progressività che ispira il sistema. Il giudice dell’impugnazione che riforma la decisione di rigetto è tenuto a una motivazione rafforzata solo quando la riforma si fonda su una mutata valutazione degli elementi acquisiti, non anche quando è legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto.

Il Fatto

Il Tribunale di Genova, in accoglimento dell’appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto del giudice per le indagini preliminari, applicava a tredici indagati la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Genova con permanenza domiciliare notturna e, cumulativamente, quella dell’obbligo di presentazione periodica alla polizia giudiziaria. Il reato contestato, diversamente qualificato rispetto all’originaria incolpazione di devastazione, era quello di cui agli artt. 110 e 635, terzo comma, cod. pen., in relazione a danneggiamenti commessi durante una manifestazione.

Avverso l’ordinanza cautelare proponevano ricorso per cassazione gli indagati, deducendo – con motivi comuni – l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero per aspecificità, l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’illegittimità dell’applicazione congiunta delle due misure. Una parte dei ricorrenti eccepiva, in particolare, la violazione dell’art. 275 cod. proc. pen. per l’imposizione cumulativa dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha innanzitutto escluso l’inammissibilità dell’appello cautelare del pubblico ministero, rilevando come l’atto di gravame non fosse affatto generico: l’accusa aveva prospettato con analitiche argomentazioni un quadro di eventi produttivi di danno, descrivendo un modus operandi frutto di preventiva concertazione e quindi ad alto tasso di replicabilità in occasione di future manifestazioni. La censura è stata pertanto ritenuta infondata.

Quanto alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per aspecificità. Ha richiamato il principio – già affermato dalle Sezioni Unite – secondo cui il giudice dell’impugnazione che riforma la decisione impugnata è tenuto alla motivazione rafforzata solo quando il ribaltamento si fondi su una mutata valutazione degli elementi acquisiti; nella specie, invece, la riforma era legittimata da una diversa e corretta valutazione in diritto. Ha inoltre precisato che la motivazione in ordine alle esigenze cautelari può legittimamente accomunare le posizioni dei coindagati quando le modalità del reato rivelino un coinvolgimento paritario di tutti i correi, senza che occorra ripetere formalisticamente per ciascuno le ragioni della prognosi di pericolosità.

Nel merito delle esigenze cautelari, la Corte ha giudicato il provvedimento impugnato congruo e privo di vizi logici: il Tribunale aveva correttamente valorizzato la natura pianificata delle condotte, documentata anche dalle riprese delle telecamere, e il rischio di ripetizione in occasione di future manifestazioni.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo all’illegittima applicazione congiunta delle due misure. Ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite secondo cui l’applicazione cumulativa è possibile solo nei casi espressamente previsti dalla legge: l’art. 307, comma 1-bis, cod. proc. pen. la consente esclusivamente per i reati di cui all’art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., tra i quali non rientra il danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, terzo comma, cod. pen. Il Tribunale non poteva quindi applicare congiuntamente l’obbligo di dimora e quello di presentazione alla polizia giudiziaria. La Corte ha eliminato la misura meno grave – l’obbligo di presentazione – estendendo il motivo fondato, ex art. 587, comma 1, cod. proc. pen., anche ai ricorrenti che avevano proposto ricorso inammissibile, trattandosi di censura non esclusivamente personale.

Infine, la Corte ha ritenuto incensurabile il giudizio di proporzionalità sull’obbligo di dimora, adeguato all’entità dei fatti e alla personalità degli indagati, tutti residenti o stabilmente dimoranti nel Comune di Genova.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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