Accesso agli atti del 41-bis: interesse sopravvenuto e proroga sostituita (Cass. pen. Sez. I n. 32371 del 01.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interesse ad impugnare, la nozione non si fonda sulla soccombenza, ma va individuata in prospettiva utilitaristica, nella finalità di rimuovere una situazione di svantaggio processuale o di conseguire un’utilità logicamente coerente con il sistema normativo. La carenza di interesse può essere sopravvenuta, quando l’attualità dell’interesse venga meno per mutata situazione di fatto o di diritto sopravvenuta medio tempore. Ne consegue che, nel procedimento di reclamo avverso il diniego di accesso ai documenti posti a base di un decreto di proroga del regime differenziato, il successivo venire meno dell’efficacia di quel decreto, sostituito da altro provvedimento, determina la carenza sopravvenuta di interesse, non identificandosi l’oggetto del reclamo nell’impugnazione del decreto di proroga.

Il Fatto

Il condannato sottoposto al regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen. chiedeva al D.A.P. copia della documentazione contenuta nel fascicolo relativa alla proroga disposta nei suoi confronti. L’amministrazione disattendeva la richiesta; il Magistrato di sorveglianza respingeva il reclamo, rilevando che gli atti contenevano informazioni la cui conoscenza avrebbe potuto compromettere l’attività di repressione e prevenzione della criminalità, e che in ogni caso il diritto di difesa restava garantito nel procedimento davanti al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva a sua volta il reclamo per carenza sopravvenuta di interesse: il decreto ministeriale di proroga del 7 febbraio 2023 aveva perso efficacia ed era stato sostituito dal provvedimento del 4 febbraio 2025. Il condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’omessa impugnazione del decreto era stata cagionata dalla tardiva risposta del D.A.P. e che il pregiudizio restava attuale, essendo identiche le informative poste a base dei due decreti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla nozione di interesse ad impugnare elaborata da Sez. U n. 6624 del 27.10.2011, dep. 2012, Marinaj, che esclude il riferimento alla soccombenza e valorizza una prospettiva utilitaristica: la finalità di rimuovere uno svantaggio processuale e di conseguire una decisione più vantaggiosa, coerente con il sistema normativo. Su questa base la carenza di interesse può essere anche sopravvenuta, quando l’attualità dell’interesse venga meno per mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità dell’impugnante.

Il passaggio decisivo è la delimitazione dell’oggetto del reclamo. Il ricorrente non aveva impugnato il decreto di proroga del regime speciale, ormai sostituito, bensì il rigetto della richiesta di accesso ai documenti su cui quella proroga si fondava. Ne segue che l’affermazione della permanente attualità dell’interesse del detenuto alla revoca del regime è condivisibile in astratto, ma non corrisponde al thema decidendum.

La Corte richiama Sez. I n. 7049 del 2025, Mennetta, non massimata, ove in un caso molto simile era stato escluso l’interesse del condannato sottoposto a regime speciale a impugnare il diniego di accesso ai documenti menzionati nel provvedimento di proroga, essendo stata dichiarata inammissibile l’impugnazione del decreto. Nel caso in esame, specularmente, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse perché il provvedimento emesso sulla base dei documenti non ostesi non è più efficace, essendo stato sostituito da altro decreto.

Quanto al precedente invocato dal ricorrente, Sez. I n. 4599 del 2004, Zara, la Corte ne rileva la non pertinenza: esso riguardava l’impugnazione del decreto di proroga, non il diniego di accesso ai documenti, e affermava il persistere dell’interesse in ragione dell’unitarietà tra decreto applicativo e proroghe e della garanzia del controllo giurisdizionale sulla misura. Nel caso concreto, invece, non è individuabile alcun interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere lo svantaggio lamentato: il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *