Accordo di acquisto di stupefacente importato integra il concorso ex art. 73 (Cass. pen. Sez. VI n. 39005 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari: la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l’eventuale carenza di motivazione del primo giudice, e viceversa. Allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il solo controllo della congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. In tema di art. 73 d.P.R. n. 309/1990, l’accordo preventivo concernente la promessa di acquistare sostanza stupefacente oggetto di importazione realizza una partecipazione psicologica sotto forma di istigazione, perché vale a creare o rafforzare la determinazione dell’esecutore materiale, sicuro di conseguire il prodotto del reato: il correo risponde anche degli atti compiuti dall’esecutore materiale.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, in sede di riesame, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell’indagato per una pluralità di incolpazioni provvisorie, tra cui il reato associativo finalizzato al narcotraffico, l’importazione di stupefacente, l’autoriciclaggio e le contestazioni in materia di armi.
Avverso l’ordinanza il difensore proponeva ricorso per cassazione articolando cinque motivi, con i quali censurava la carenza e la contraddittorietà della motivazione sugli indizi, l’insussistenza delle esigenze cautelari e l’inadeguatezza della misura applicata. Il ricorrente contestava in particolare la configurazione del sodalizio e il proprio ruolo, sostenendo l’estemporaneità e l’occasionalità della condotta.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio di integrazione reciproca tra ordinanza genetica e provvedimento del riesame. Richiamando le Sezioni Unite n. 7 del 17.04.1996 e Sez. III n. 8669 del 2015, i giudici di legittimità ribadiscono che eventuali carenze di motivazione dell’uno possono essere sanate con le argomentazioni dell’altro. Il controllo di legittimità non concerne la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti, ma solo la congruenza logica della motivazione rispetto ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.
Sul capo dell’autoriciclaggio, la Corte rileva che dall’ordinanza genetica emergono indizi chiari: l’indagato accompagnava un associato, con un pretesto, presso un centro spedizioni, trattenendosi in auto mentre questi vi lasciava uno zaino pieno e ne usciva con uno vuoto. Le captazioni successive dimostrano la consapevolezza del sistema di trasferimento di denaro, avvalendosi di soggetti stranieri. Il contributo prestato è pertanto fattivo e consapevole.
Quanto all’importazione, l’accordo preventivo avente ad oggetto la promessa di acquistare parte dello stupefacente integra partecipazione psicologica ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990, sotto forma di istigazione: vale a rafforzare la determinazione dell’esecutore, sicuro di conseguire il prodotto del reato. La Corte richiama Sez. VI n. 36818 del 2012, ribadendo che il contributo agevolatore rileva anche quando il reato sarebbe stato ugualmente commesso, ma con maggiori incertezze.
Sul reato associativo, l’interscambiabilità dei ruoli esecutivi non è indice di insussistenza del sodalizio, specie se rafforzato da rapporti di parentela o affinità (Sez. VI n. 6782 del 2015). Il Tribunale ha valorizzato i rapporti stabili tra gli associati, il linguaggio criptico, la disponibilità di luoghi di stoccaggio e la prosecuzione dell’attività dopo l’arresto di uno di essi.
Infine, sul tempo trascorso, la Corte dà continuità all’indirizzo di Sez. VI n. 21809 del 2025: pur essendo prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il tempo deve essere espressamente considerato se rilevante e privo di ulteriori condotte sintomatiche. Nel caso di specie i fatti sono proseguiti almeno fino al febbraio 2022, sicché il tempo trascorso è fisiologico. Il ricorso è pertanto infondato e rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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