Diniego di attenuanti generiche e dosimetria della pena (Cass. pen. Sez. II n. 39174 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di circostanze attenuanti generiche, ai fini del diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. La valutazione di rilevanza deve però tenere conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato. Quanto alla dosimetria della pena, la motivazione che richiama la gravità del fatto e l’applicazione della pena base al minimo edittale non si esaurisce in mere formule di stile. In tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il presupposto richiesto dall’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è l’indispensabilità della prova, non la sua semplice utilità.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza con cui il Tribunale di Napoli aveva dichiarato l’imputato colpevole di estorsione e lo aveva condannato alle pene di legge. Avverso tale pronuncia l’imputato proponeva ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui lamentava l’erronea applicazione degli artt. 99, 133 e 62-bis cod. pen. e degli artt. 533, comma 1, 125 e 546, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La difesa deduceva l’inadeguatezza della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla commisurazione della pena e sul rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. La questione centrale riguardava i limiti dell’obbligo motivazionale del giudice di merito su questi tre profili.
La Motivazione della Corte
La Sezione II ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, per alcuni aspetti, generico. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva reso una motivazione immune da vizi su tutti i profili prospettati.
Sul diniego delle attenuanti generiche, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento secondo cui non è necessario che il giudice esamini ogni elemento dedotto dalle parti. È sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, purché la valutazione tenga conto delle specifiche considerazioni difensive. Nel caso di specie, il riferimento all’assenza di elementi positivamente valutabili e al comportamento processuale non collaborativo risultava adeguato, anche a fronte dell’assenza di specifici rilievi nell’atto di appello. Il richiamo a una pregressa collaborazione con la giustizia è stato giudicato generico, non essendo stati allegati elementi concreti su tenore, durata e risultati della stessa.
Quanto alla dosimetria della pena, la Corte ha escluso che la motivazione si esaurisse in formule di stile. Il giudice di merito aveva valorizzato l’applicazione della pena base al minimo edittale e la congruità dell’aumento per la continuazione, in ragione delle connotazioni allarmanti del reato satellite. Sussisteva dunque un riferimento specifico alla gravità dei fatti.
Sul rigetto della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, la Corte ha osservato che il quadro probatorio era idoneo ad accertare la responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio e che l’ulteriore escussione di testi già esaminati non era dirimente. Il ricorso invocava una prova solo “utile”, mentre l’art. 603, comma 1, cod. proc. pen. richiede una prova indispensabile. Il parametro dell’utilità non è contemplato dalla norma quale presupposto della rinnovazione.
Da qui l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre disposto il versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e l’assenza di ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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