Riesame cautelare, attualità del pericolo e ruolo di fatto nel sodalizio (Cass. pen. Sez. II n. 39422 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, previsto dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto. Esso richiede una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta attraverso un’analisi accurata della fattispecie concreta che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale giudizio deve essere tanto più approfondito quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, non essendo invece necessaria l’individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato. Il Tribunale del riesame che, in riforma della revoca disposta dal primo giudice, valorizzi la permanenza operativa del sodalizio e la gestione di fatto delle imprese coinvolte, nonostante le formali dismissioni dei ruoli societari, adempie all’obbligo di una motivazione rigorosa e ancorata a elementi fattuali specifici.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva revocato la misura degli arresti domiciliari applicata a un indagato, sottoponendolo invece al divieto di dimora in alcuni comuni delle province di Caserta e Salerno e prescrivendogli di allontanarsene senza autorizzazione.
Avverso tale ordinanza la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la carenza e illogicità della motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza e di esigenze cautelari, con particolare riferimento all’attualità del pericolo di reiterazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché fondato su motivi aspecifici e generici. Quanto al primo motivo, relativo al quadro indiziario, rileva che esso è meramente reiterativo, a fronte peraltro di una doppia motivazione conforme e della formazione del giudicato cautelare in punto di gravità indiziaria, rispetto al quale non vengono dedotti elementi nuovi. Lo stesso Giudice per le indagini preliminari, del resto, aveva ritenuto immutato il quadro indiziario, ravvisando il venir meno delle sole esigenze cautelari.
Nel merito, la Corte osserva che il ricorrente oppone una mera diversa lettura del materiale indiziario senza confrontarsi in modo critico con l’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha invece evidenziato, con motivazione puntuale e logica, come l’organizzazione di produttori si sia di fatto limitata a svolgere attività accessorie e marginali, lasciando quasi totale autonomia gestionale ai propri aderenti ed omettendo le funzioni di controllo prescritte dalla normativa di settore. Quanto alla pratica della cd. triangolazione, il mancato trasferimento materiale dei prodotti non avrebbe esentato l’ente dal ruolo centrale di gestione e coordinamento, requisito per accedere e mantenere il contributo economico comunitario.
Il Tribunale ha poi ricostruito il meccanismo fraudolento, diretto a incrementare il Valore di produzione Commercializzata mediante falsa documentazione contabile e di trasporto, e ha inferito l’elemento soggettivo con motivazione logica e aderente agli elementi indiziari.
Quanto al secondo motivo, la Corte enuncia che, per le misure cautelari personali, l’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta nel delitto, richiedendo invece una valutazione prognostica che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità e del contesto, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti; non è richiesta l’individuazione di occasioni prossime. Il Collegio richiama sul punto Sez. 5, n. 22344 del 2025, Sez. 1, n. 26618 del 2025 e altri precedenti conformi.
Il Tribunale ha motivato sull’attualità delle esigenze confrontandosi con la decisione del primo giudice, rilevando che le ditte individuali erano ancora attive e che la prescrizione dei contributi era proseguita; ha dato conto della permanenza operativa del sodalizio nonostante le formali dismissioni, valorizzando la gestione di fatto e i variegati ambiti di cointeressenza. Non è pertanto invocabile il diverso trattamento riservato ad altro coindagato, stante la non assimilabilità delle posizioni.
Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.