Prevalenza dispositivo su motivazione e reformatio in peius in rinvio (Cass. pen. Sez. III n. 33963 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, la conferma della pena inflitta dal giudice di primo grado nel dispositivo esclude la violazione del divieto di reformatio in peius, anche quando nella motivazione il giudice del rinvio articoli un calcolo della pena diverso e di per sé erroneo. Ove il dispositivo sia inequivocamente confermativo e la motivazione sia congrua ed esauriente, il modello logico-giuridico seguito non è sindacabile, dovendosi in ogni caso attribuire prevalenza al dispositivo sulla motivazione. Sono inammissibili, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., i motivi di ricorso per cassazione concernenti questioni non dedotte nell’originario atto di appello, perché formulati per la prima volta con l’atto di impugnazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, decidendo su rinvio della Sezione IV della Corte di cassazione in punto di trattamento sanzionatorio, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma per il reato di tentato furto aggravato, commesso con l’ausilio di una borsa schermata idonea a eludere i sistemi di sicurezza predisposti dal locale commerciale. La pena era determinata in quattro mesi di reclusione ed euro 150 di multa, per effetto della riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato.

Il condannato ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius: il giudice del rinvio, pur confermando in dispositivo la sentenza di primo grado, avrebbe articolato in motivazione un diverso calcolo della pena, muovendo da una base di nove mesi di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per il tentativo a sei mesi ed euro 300 e ulteriormente ridotta per il rito, con esito finale diverso da quello applicato dal Tribunale. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle pene sostitutive, per l’omesso avviso di cui all’art. 545 bis, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Quanto alla prima doglianza, osserva che il giudice del rinvio ha confermato le determinazioni del primo giudice, evidenziando che la quantificazione della pena base in misura di poco superiore al minimo è giustificata dalla personalità dell’imputato, gravato da un precedente specifico recente, e dalle modalità concrete del fatto, realizzato con connotati di professionalità. La motivazione è congrua, esauriente e idonea a dare conto dell’itinerario logico-giuridico seguito.

La Corte riconosce l’esistenza di una discrasia in motivazione: il giudice del rinvio assume che il Tribunale sia partito da una pena di nove mesi di reclusione ed euro 450 di multa, ridotta per il tentativo a sei mesi ed euro 300 e ulteriormente ridotta per il rito, il che porterebbe a quattro mesi ed euro 200 di multa, in luogo dei quattro mesi ed euro 150 effettivamente applicati. Tale calcolo, pur erroneo, non ha però influito sulle determinazioni del giudice, che ha espressamente confermato il trattamento sanzionatorio sia in motivazione sia in dispositivo.

Da qui il principio: nessuna violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. è ravvisabile, poiché la pena inflitta dal primo giudice è stata confermata, dovendosi attribuire prevalenza al dispositivo sulla motivazione. La Corte esclude altresì ogni profilo di reformatio in peius rispetto alla precedente sentenza di appello, anch’essa confermativa della pronuncia di primo grado.

In ordine ai motivi secondo e terzo, la Corte rileva che il giudice del rinvio è incorso in omessa pronuncia sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva. I motivi sono tuttavia inammissibili: le censure relative all’art. 545 bis cod. proc. pen. non erano state dedotte nell’originario atto di appello, che riguardava esclusivamente la particolare tenuità del fatto e le circostanze attenuanti generiche, e sono state formulate per la prima volta con il ricorso per cassazione. Da ciò la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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