Inammissibile il ricorso sul vizio di motivazione a fronte di doppia conforme (Cass. pen. Sez. II n. 2615 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di una doppia conforme di merito, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è circoscritto ai tre profili dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., cioè carenza, contraddizione o manifesta illogicità dell’argomentazione. La manifesta illogicità deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, senza che la Corte possa verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. Non integra il vizio la prospettazione di una lettura alternativa dei fatti non corroborata da alcun dato probatorio. La tardività dei motivi attinenti alle statuizioni civili, non formulati in appello, ne determina l’inammissibilità se proposti per la prima volta in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputata e dei correi per una serie di reati di truffa aggravata, estinti per intervenuta prescrizione, con conferma delle statuizioni civili di primo grado.
La difesa dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione per carenza dell’argomentazione in ordine alla ritenuta prevalenza della causa estintiva, nonché per omesso esame delle doglianze sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato e sulla mancata valutazione di circostanze assolutorie.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. La Corte rileva che con il primo motivo d’appello la ricorrente aveva chiesto la pronuncia di non doversi procedere per tardività della querela, previa esclusione dell’aggravante dell’art. 61 n. 7 cod. pen., mentre con i motivi successivi aveva contestato la sussistenza del fatto, la qualificazione come reato e il trattamento sanzionatorio.
Nessun motivo era stato formulato in ordine alle statuizioni civili, come emerge dal riassunto dei motivi contenuto nella sentenza impugnata, che avrebbe dovuto essere specificamente censurata sul punto. Il motivo sul tema, proposto per la prima volta in cassazione, è quindi tardivo, secondo il principio richiamato da Sez. II n. 31650 del 03.04.2017.
Nel merito, il complesso delle due sentenze di merito costituisce una doppia conforme in relazione all’imputazione residua e all’affermazione di responsabilità. Da esse emerge la piena consapevolezza dell’imputata della falsità della documentazione prodotta a sostegno della richiesta di mutuo, accertata attraverso la cooperazione degli intestatari delle pratiche, le visite all’istituto erogante e la partecipazione al rogito e alla stipula del contratto di mutuo.
In ordine alla destinazione della somma erogata, la difesa non ha contestato né confutato la circostanza, segnalata dal primo giudice come anomala, del trasferimento di un importo rilevante di euro 12.500,00 a favore dell’organizzatrice della truffa, di presumibile natura di retrocessione e priva di giustificazione in un regolare rapporto di mutuo.
A fronte di una doppia conforme, e in difetto di travisamento della prova nemmeno dedotto, l’unica leva per disarticolare la motivazione è la deduzione di uno dei tre vizi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Esclusi carenza e contraddizione per la presenza della motivazione e l’assenza di incoerenze interne, non vi è spazio per la manifesta illogicità, che deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, secondo Sez. Un. n. 47289 del 24.09.2003, Petrella. L’argomento difensivo, lungi dal denunciare il vizio, propone una lettura alternativa dei fatti non corroborata da acquisizioni probatorie.
All’inammissibilità conseguono, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa, della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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