Ubriachezza e resistenza a pubblico ufficiale: nessun automatismo sul dolo (Cass. pen. Sez. VI n. 39726 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La colpevolezza di chi commetta il fatto in stato di ubriachezza volontaria va accertata secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico del reato. L’art. 92 cod. pen. disciplina l’imputabilità e nulla dispone in ordine alla colpevolezza, che va apprezzata alla stregua degli artt. 42 e 43 cod. pen. Ne consegue che dallo stato di ebbrezza alcolica non può farsi derivare in via automatica il difetto di consapevolezza della condotta. Per ritenere sussistente il dolo non è richiesta un’analisi lucida della realtà: è sufficiente che il soggetto sia stato in grado, nonostante la perturbazione psichica e la riduzione del senso critico, di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto.

Il Fatto

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza del 9 dicembre 2024, ha assolto l’imputato dal reato di resistenza a pubblico ufficiale perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di merito ha ritenuto integrata la condotta materiale, ma ha escluso l’elemento soggettivo sulla base della relazione sanitaria di pronto soccorso, dalla quale emergeva un evidente stato di ebbrezza alcolica dell’imputato e, dunque, una non piena consapevolezza della condotta delittuosa.

Avverso la pronuncia ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Palermo, deducendo violazione dell’art. 92 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente ha contestato che il Tribunale avesse fatto derivare automaticamente dallo stato di ebbrezza il difetto dell’elemento soggettivo, senza alcun accertamento sulle reali capacità cognitive dell’agente. La difesa ha chiesto il rigetto, sostenendo che la censura confondesse imputabilità ed elemento soggettivo.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha ritenuto fondato il ricorso, muovendo da una premessa di carattere generale: la colpevolezza di chi versa in stato di ubriachezza va valutata secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico del reato. Poiché l’art. 92 cod. pen., nel disciplinare l’imputabilità, nulla dice in ordine alla colpevolezza, questa deve essere apprezzata alla stregua degli artt. 42 e 43 cod. pen.

Da tale premessa discende la conseguenza operativa indicata dalla Corte: per ritenere sussistente il dolo diretto non è richiesto che l’agente abbia effettuato un’analisi lucida della realtà. È necessario e sufficiente che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare un evento ideato e voluto. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29367 del 2025, non massimata, confermando l’indirizzo.

Su questa base il Collegio ha censurato la motivazione del Tribunale di Agrigento. Il giudice di merito ha omesso di argomentare — o ha motivato in modo apparente e tautologico — come la condotta dell’imputato potesse ricondursi a una totale carenza della volontà di reagire con violenza al compimento dell’atto di ufficio da parte dei pubblici ufficiali. Si è limitato a inferire tale carenza dal pacifico stato di ebbrezza alcolica.

Il Tribunale non ha affrontato la questione delle reali capacità cognitive dell’imputato al momento del fatto, né ha verificato se e in quale misura lo stato di alterazione alcolica avesse influito sulle sue condizioni psichiche, tenuto conto del processo di determinazione volitiva sotteso al delitto contestato. L’accertamento così costruito è stato giudicato incompatibile con qualsiasi forma di automatismo tra stato di ebbrezza e insussistenza del dolo.

La Corte ha inoltre respinto l’argomento difensivo fondato sul corretto richiamo all’art. 92 cod. pen. Il ricorso — si legge — ha correttamente dedotto il passaggio applicativo ulteriore degli artt. 42 e 43 cod. pen., rimasto privo di motivazione. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione fisica, perché valuti la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.

Nota della Redazione

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