Bancarotta, pene accessorie illegali per durata fissa e responsabilità del prestanome (Cass. pen. Sez. V n. 39719 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di bancarotta fraudolenta, la durata delle pene accessorie fallimentari non è più determinata nella misura fissa di anni dieci, essendo stata dichiarata illegittima la norma che la prevedeva; il giudice deve pertanto provvedere alla relativa determinazione. L’illegalità della pena, derivante da una statuizione contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche quando il ricorso è inammissibile. L’amministratore di diritto che accetti la carica al solo fine di fungere da prestanome risponde, unitamente all’amministratore di fatto, delle condotte distrattive successive alla nomina, essendo sufficiente sotto il profilo soggettivo la consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga o dissipi i beni sociali, o l’accettazione del rischio che gli eventi tipici del reato si verifichino. In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, e non assume rilievo la loro successiva consegna nel corso del giudizio penale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza dell’08.01.2025, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Napoli del 22.06.2015, che aveva affermato la penale responsabilità di tre imputati per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, unificata a fini sanzionatori in un solo reato aggravato ai sensi dell’art. 219, secondo comma, n. 1, r.d. n. 267 del 1942. La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di uno degli imputati per morte dello stesso, confermando nel resto la condanna.
Due degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione. Una ricorrente, già amministratrice della società fallita in un periodo precedente al fallimento, ha lamentato vizio di motivazione in ordine al dolo, sostenendo di avere svolto solo il ruolo di prestanome del marito. L’altro ricorrente, divenuto amministratore di diritto in data successiva, ha articolato sei motivi, contestando l’affermazione di responsabilità per le condotte distrattive anteriori alla nomina e per quelle successive, oltre che per la bancarotta documentale e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo della ricorrente relativo al dolo, rilevando che le censure si risolvono in contestazioni di fatto e che la Corte di merito ha adeguatamente motivato sulla sussistenza del dolo specifico di bancarotta fraudolenta documentale, avendo accertato l’accordo tra gli imputati per occultare le scritture contabili al fine di assicurare ai coniugi l’impunità e un ingiusto vantaggio.
La Corte ha però rilevato, in via officiosa, l’illegalità delle pene accessorie la cui durata non era stata determinata dal giudice di primo grado, sul presupposto che fosse fissata inderogabilmente in anni dieci dall’ultimo comma dell’art. 216 r.d. n. 267 del 1942. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 05.12.2018, ha dichiarato l’illegittimità di tale disposizione nella parte in cui determina nella misura fissa di anni dieci la durata della pena accessoria. L’illegalità della pena, contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d’ufficio anche in caso di ricorso inammissibile, come affermato dalla Sez. IV n. 30040 del 23.05.2024. La sentenza è stata pertanto annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Quanto all’altro ricorrente, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Egli è divenuto amministratore della società in data successiva alle condotte distrattive contestate, e nelle sentenze di merito non è chiarito in cosa si sarebbe sostanziato il suo contributo concorsuale alle condotte anteriori. La responsabilità per tali episodi non può quindi essere affermata.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. La Corte ha ribadito che, in tema di bancarotta fraudolenta, l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo di impedire; è sufficiente la generica consapevolezza che l’amministratore effettivo distragga i beni sociali, o l’accettazione del rischio, quando il soggetto abbia accettato la carica al solo scopo di fare da prestanome, come affermato dalla Sez. V n. 7332 del 07.01.2015. Correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente la responsabilità per le cessioni avvenute dopo l’assunzione della carica, senza che il prezzo fosse mai corrisposto.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati manifestamente infondati. L’occultamento delle scritture contabili consiste nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari e non assume rilievo la loro successiva consegna nel giudizio penale, poiché la consegna tardiva non consente alla curatela il tempestivo esercizio delle azioni revocatorie. Il quinto motivo è manifestamente infondato per il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche, operante ai sensi dell’art. 69, ultimo comma, cod. pen. in presenza di recidiva reiterata. Anche per questo ricorrente è stata rilevata l’illegalità delle pene accessorie fallimentari quanto alla durata, con assorbimento del sesto motivo.
Nota della Redazione
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