Ubriachezza non esclude dolo nella violenza a pubblico ufficiale (Cass. pen. Sez. 6 n. 18172 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza deve essere valutata secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico del reato: poiché l’art. 92 cod. pen., nel disciplinare l’imputabilità, nulla dice in ordine alla colpevolezza, questa va apprezzata alla stregua delle regole dettate dagli artt. 42 e 43 cod. pen. Per ritenere sussistente il dolo diretto, non è richiesta un’analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per realizzare l’evento ideato e voluto. In tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre del tutto estranei sono lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall’agente. Il vizio di contraddittorietà processuale (o travisamento della prova) circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Padova assolveva due imputati accusati di violenza a pubblico ufficiale, perché il fatto non costituisce reato. Il giudice di merito escludeva la sussistenza dell’elemento psicologico del reato, ritenendo che lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol avesse reso gli imputati non pienamente consapevoli del contegno minatorio e che la loro condotta fosse espressione di una generica insofferenza al controllo, più che di una volontà di violenta opposizione al compimento di atti d’ufficio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia, deducendo tre motivi: erronea applicazione della legge penale per aver il Tribunale ritenuto che lo stato di ubriachezza potesse incidere sul dolo; erronea applicazione dell’art. 336 cod. pen. per aver richiesto una sorta di strategia per integrare il dolo; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento delle deposizioni dei due pubblici ufficiali.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente chiarito che non si verte in ipotesi di ricorso immediato per cassazione ex art. 569 cod. proc. pen., trattandosi di ricorso del pubblico ministero avverso sentenza assolutoria emessa in procedimento per cui l’art. 550, secondo comma, cod. proc. pen. prevede la citazione diretta a giudizio; la sentenza risulta inappellabile ex art. 593, secondo comma, cod. proc. pen. ed è quindi suscettibile di ricorso ordinario, con possibilità di dedurre tutti i vizi di cui all’art. 606 cod. proc. pen.
Quanto al primo motivo, la Corte ha ritenuto fondata la censura, richiamando il principio per cui la colpevolezza di una persona in stato di ubriachezza si valuta secondo i normali criteri di individuazione dell’elemento psicologico (cfr. Sez. 6, n. 31749 del 09/06/2015, Rv. 264428). La decisione impugnata, che in modo quasi meccanico escludeva il dolo per il solo fatto dell’ebbrezza, fa erronea applicazione degli artt. 43 e 92, primo comma, cod. pen.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ribadito che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, il dolo specifico si concreta nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia al fine di opporsi al compimento di un atto dell’ufficio, mentre sono del tutto estranei lo scopo mediato e i motivi di fatto avuti di mira dall’agente (Sez. 6, n. 35277 del 20/10/2020, Rv. 280166). La sentenza impugnata aveva erroneamente valorizzato la volontà di esprimere generica ostilità, trascurando che i contingenti motivi a delinquere sono irrilevanti.
Il terzo motivo è stato parimenti accolto. La Corte ha precisato che, quando è dedotto un travisamento del “significante” e non del “significato probatorio”, la censura è ammissibile in sede di legittimità, richiamando il limite della verifica dell’esatta trasposizione del dato probatorio senza rilettura nel merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). Dall’esame delle trascrizioni allegate al ricorso, emergono passaggi delle deposizioni che ascrivono in modo nitido agli imputati comportamenti fisicamente aggressivi e frasi esplicitamente minacciose, elementi del tutto trascurati dalla sentenza impugnata che risulta pertanto affetta da contraddittorietà processuale.
La Corte ha infine escluso l’applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., richiesta dal difensore: il riconoscimento dell’esimente postula che i presupposti siano immediatamente ricavabili dagli atti e che non siano necessari accertamenti fattuali; nel caso di specie, il fatto storico non è stato correttamente ricostruito dal giudice di merito, come reso evidente dall’accoglimento del terzo motivo, e ciò impedisce qualsivoglia apprezzamento sulla tenuità dell’episodio, che sarà eventualmente valutato dal giudice del rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Padova in diversa persona fisica.
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Nota della Redazione
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