Retrodatazione cautelare esclusa tra procedimenti di uffici diversi (Cass. pen. Sez. II n. 39745 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione a catena, quando nei confronti dello stesso imputato sono emesse più ordinanze cautelari in procedimenti diversi per fatti tra i quali esiste una connessione qualificata ai sensi dell’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., la retrodatazione opera, per i fatti desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio del procedimento in cui fu emessa la prima ordinanza, solo se i due procedimenti pendono davanti alla medesima autorità giudiziaria. Quando invece i procedimenti pendono davanti a uffici giudiziari diversi, la retrodatazione è subordinata alla effettiva sussistenza di una delle ipotesi di connessione qualificata previste dall’art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. — concorso formale, reato continuato, nesso teleologico — e alla prova della desumibilità degli elementi giustificativi della seconda ordinanza già alla data del rinvio a giudizio del primo procedimento. L’anteriore desumibilità non coincide con la mera conoscibilità storica dei dati, ma richiede che il compendio indiziario manifesti già la propria portata dimostrativa, senza necessità di ulteriori indagini o elaborazione.
Il Fatto
Il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto per un furto aggravato. Successivamente, con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, era stata applicata una seconda misura custodiale per un’associazione a delinquere finalizzata a furti aggravati, una rapina pluriaggravata con connesso sequestro di persona e tre furti aggravati in appartamento.
Il difensore aveva chiesto la retrodatazione della seconda ordinanza alla data di esecuzione della prima, deducendo la connessione qualificata tra tutti i reati e la disponibilità degli elementi indiziari già prima del rinvio a giudizio del primo procedimento. Il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l’istanza e il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, aveva respinto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Il Tribunale del riesame, osserva, ha correttamente rilevato che le due ordinanze erano state emesse nell’ambito di procedimenti distinti, pendenti davanti a uffici giudiziari diversi: l’uno scaturito dall’arresto in flagranza e condotto dalla Procura presso il Tribunale di Napoli, l’altro oggetto delle indagini della Procura presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui, per identificare l’identità o la diversità dei procedimenti, rileva il dato formale dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen., non potendosi trasporre in materia la nozione sostanziale di unicità elaborata dalle Sezioni Unite n. 51 del 2019 in tema di intercettazioni. La retrodatazione presuppone, nei procedimenti davanti a uffici diversi, la sussistenza di una delle ipotesi di connessione qualificata e la prova dell’anteriore desumibilità degli elementi giustificativi.
Il Tribunale ha escluso la connessione tra la rapina pluriaggravata con sequestro di persona e le altre condotte, trattandosi di vicenda autonoma, posta in essere con soggetti non identificati e con modalità estranee all’agire del sodalizio. Ha inoltre escluso la desumibilità, rilevando che l’informativa conclusiva, unica fonte da cui emergevano i gravi indizi per la rapina e il sequestro, era stata depositata dopo il rinvio a giudizio del primo procedimento.
La Corte conferma che la desumibilità non equivale alla mera conoscenza storica dei dati: richiamando la giurisprudenza di legittimità, ribadisce che occorre che il compendio indiziario consenta un meditato apprezzamento prognostico della concludenza degli indizi, senza necessità di ulteriori indagini o elaborazioni. La retrodatazione costituisce rimedio contro una separazione indebita dei procedimenti, ma nella specie la motivazione del Tribunale è coerente e non manifestamente illogica. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché la trasmissione della decisione al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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