Concorso di aggravanti ad effetto speciale e recidiva: aumento entro un terzo (Cass. pen. Sez. II n. 39743 del 10.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la recidiva che comporti un aumento di pena superiore a un terzo costituisce circostanza aggravante ad effetto speciale. Ove essa concorra con altre aggravanti ad effetto speciale, trova applicazione l’art. 63, quarto comma, cod. pen., che impedisce il cumulo materiale e impone di applicare la pena stabilita per la circostanza più grave, con la sola possibilità di un ulteriore aumento fino a un terzo. Il limite fissato dall’art. 63, quarto comma, cod. pen. opera anche quando la recidiva sia contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale ai sensi dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.. La sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive deve essere richiesta nel grado in cui il procedimento pendeva quando è entrata in vigore la disciplina più favorevole, non potendosi recuperare la facoltà nel grado successivo.
Il Fatto
La sentenza di appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità di più imputati per tentata estorsione aggravata, lesioni aggravate, sequestro di persona, cessione di sostanze stupefacenti e altri reati, rideterminando le pene. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi vizi di violazione di legge e di motivazione.
Tra i motivi, assume rilievo centrale la censura sulla determinazione della pena: la Corte di appello avrebbe computato le aggravanti ad effetto speciale della tentata estorsione pluriaggravata e applicato l’aumento per la recidiva nella misura di due terzi, in violazione del limite di un terzo posto dall’art. 63, quarto comma, cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del concorso tra aggravanti ad effetto speciale. Richiamando le Sezioni Unite n. 20798 del 24.02.2011, osserva che la recidiva, quando determina un aumento superiore a un terzo, assume natura di circostanza aggravante ad effetto speciale e soggiace, in caso di concorso con altre aggravanti della stessa specie, alla regola dell’art. 63, quarto comma, cod. pen.
Il fatto che, in concreto, l’aumento per la recidiva non possa superare il cumulo delle pene riportate con le precedenti condanne non ne muta la natura, incidendo solo sul giudizio di gravità in concreto. La norma impedisce il cumulo materiale tra circostanze ad effetto speciale concorrenti e consente un aumento ulteriore fino a un terzo. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur avendo correttamente individuato le aggravanti più gravi, ha applicato l’aumento di due terzi per la recidiva reiterata, superando il limite di legge.
Da qui l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con affermazione del principio secondo cui la pena per la circostanza più grave è aumentata fino a un terzo.
Quanto agli altri motivi, la Corte li ritiene manifestamente infondati. Sulla recidiva, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato la pericolosità qualificata desumibile dai precedenti. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione fondata sulla gravità dei fatti e sulla personalità degli imputati è congrua. Sulle dichiarazioni della persona offesa, richiamando le Sezioni Unite n. 41461 del 19.07.2012, si ribadisce che esse possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, previo rigoroso vaglio di credibilità.
Sulla sostituzione della pena, la Corte esclude che la richiesta potesse essere proposta per la prima volta in appello, ove il procedimento pendeva in primo grado già dopo l’entrata in vigore della disciplina più favorevole. I ricorsi delle altre imputate sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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