Ebbrezza: auto ferma con motore acceso non prova la guida (Cass. pen. Sez. IV n. 39736 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strada, che sanziona chiunque guida in stato di ebbrezza, non si configura quando il conducente sia sorpreso in stato di ebbrezza a bordo di un veicolo fermo e non sia possibile ricondurre la situazione a una condotta di guida antecedente né qualificare la sosta come mera fermata, fase della circolazione. La sola accensione del motore non è sufficiente a sostenere logicamente tale qualificazione se il veicolo si trova in una posizione estranea alla nozione di circolazione stradale. È pertanto contraddittoria e manifestamente illogica la motivazione che desuma la fermata come fase della circolazione dall’accensione del motore e dalla posizione di un’auto con due ruote sul marciapiede, in assenza di prova che il mezzo sia stato in precedenza movimentato su area destinata al pubblico.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Lodi, aveva dichiarato il ricorrente non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen., revocando le sanzioni amministrative accessorie e disponendo la comunicazione al Prefetto ai sensi degli artt. 220, comma 2, e 223, comma 3, d. lgs. n. 285/1992. L’imputazione riguardava la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di 2,18 g/l, aggravata dall’orario notturno.

Il fatto era stato ricostruito come segue: alle 2:30 del mattino la pattuglia aveva trovato l’autovettura ferma, con il motore acceso, il conducente accasciato sul volante e due ruote sul marciapiede. L’etilometro aveva registrato il valore indicato in entrambe le prove. Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello, deducendo tra l’altro l’inosservanza dell’art. 186 cod. strada per non essere stata integrata la condotta di guida.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione dell’interesse a ricorrere avverso una pronuncia di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. Tale interesse sussiste, perché la sentenza ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento del fatto e della sua illiceità penale ex art. 651 bis cod. proc. pen., è soggetta a iscrizione nel casellario giudiziale e può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non punibilità. Rileva inoltre l’interesse allegato a scongiurare la sospensione della patente irrogabile dal Prefetto.

Nel merito, i primi due motivi sono dichiarati inammissibili. Il primo è mera reiterazione di doglianza già esaminata e rigettata dalla Corte di appello con ampia motivazione, rispetto alla quale il ricorrente non si confronta. I giudici di merito hanno chiarito che la ricostruzione del fatto prescinde dalla testimonianza de relato dell’agente, essendo desunta da altre fonti di prova. Il secondo motivo investe la valutazione di attendibilità del teste, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non rivisitabile in sede di legittimità ove sostenuta da argomenti non manifestamente illogici.

Il terzo motivo è invece fondato e assorbe il quarto. Il nodo è la sussumibilità del fatto accertato nella condotta materiale del reato: l’imputato non è stato visto guidare, ma solo trovato a bordo di un’auto ferma, con motore acceso, mentre dormiva sul volante.

La Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità riconduce all’art. 186 cod. strada anche chi sia sorpreso in stato di ebbrezza alla guida di un veicolo fermo, quando sia possibile ricondurre la situazione a una condotta di guida antecedente o qualificare la sosta come fermata, fase della circolazione. Richiama in particolare Sez. IV n. 21057 del 25.01.2018 sul veicolo in sosta in carreggiata con conducente incosciente, e Sez. IV n. 4931 del 23.01.2024 sul fermo tecnico dopo un sinistro.

Su tali coordinate, la motivazione di appello è contraddittoria: non tiene conto del fatto che il processo non ha dato prova che l’imputato avesse movimentato il mezzo su area destinata al pubblico. È anche manifestamente illogica, perché desume la fermata come fase della circolazione dalla sola accensione del motore e dalla posizione dell’auto con due ruote sul marciapiede, posizione che esula dalla nozione di circolazione stradale. La sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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