Omessa pronuncia sulla sostituzione della pena ex art. 20 bis cod. pen. (Cass. pen. Sez. VI n. 12134 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che ometta del tutto di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con le sanzioni sostitutive di cui all’art. 20 bis cod. pen., avanzata con l’atto di impugnazione, incorre in una omissione di motivazione che inficia la sentenza e ne impone l’annullamento con rinvio. La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata del provvedimento: i motivi che si limitino ad affermazioni generiche, senza confronto puntuale con le argomentazioni del giudice, sono inammissibili a norma degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. Il vaglio di legittimità si arresta dinanzi a una trama motivazionale adeguata che non sia stata specificamente aggredita.

Il Fatto

La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di evasione. Questi si sarebbe allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui era ristretto agli arresti domiciliari.

Avverso la sentenza di secondo grado l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. Con il primo ha dedotto la violazione di legge per l’omessa valutazione della richiesta, avanzata in sede di impugnazione, di sostituzione della pena detentiva ex art. 20 bis cod. pen. Gli altri motivi riguardavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la sussistenza del dolo e la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto i motivi secondo, terzo, quarto e quinto, dichiarandoli inammissibili. Il rilievo non attiene al merito delle censure, ma alla loro forma: rispetto a una adeguata trama motivazionale, nulla di specifico è stato dedotto.

Il Collegio richiama il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica si esplica attraverso motivi che, a pena di inammissibilità, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è dunque il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo. Ne consegue che il motivo limitato ad affermazioni generiche non è conforme alla funzione per cui è previsto: con siffatta mera riproduzione, il provvedimento formalmente attaccato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica, è di fatto del tutto ignorato.

Su queste basi la Corte esamina il primo motivo e lo ritiene fondato. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che l’imputato aveva chiesto con l’atto di appello la sostituzione della pena detentiva. Sul punto la motivazione risulta del tutto omessa.

L’omessa pronuncia su una richiesta ritualmente formulata determina il vizio della decisione. La sentenza viene quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio, limitatamente alla sostituzione della pena ai sensi dell’art. 20 bis cod. pen., mentre il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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