Riesame del sequestro preventivo eseguito: interesse ad impugnare e contraddittorio (Cass. pen. Sez. II n. 39975 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riesame del sequestro preventivo, l’avvenuta esecuzione del vincolo ablativo esclude il difetto di interesse ad impugnare, poiché la parte che ha subito il vincolo è titolare di un interesse concreto ed attuale ad ottenere la liberazione del bene e la sua restituzione. Il riconoscimento del diritto al gravame presuppone, infatti, un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante dalla decisione contestata. Ne consegue che il giudice del riesame non può dichiarare l’inammissibilità dell’istanza provvedendo de plano su un presupposto di fatto — la mancata esecuzione del sequestro — smentito dagli atti e, in ogni caso, da accertare nel contraddittorio delle parti.
Il Fatto
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza pronunciata de plano il 26 giugno 2025, dichiarava inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale. Il giudice riteneva che l’omessa esecuzione del sequestro privasse la parte istante di qualsiasi interesse concreto alla proposizione del mezzo di impugnazione.
Avverso tale ordinanza il difensore dell’indagata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione delle norme sul contraddittorio e sull’interesse ad impugnare. La difesa lamentava che l’omessa citazione delle parti aveva impedito di dare prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso. Dagli atti del fascicolo — esaminabili in presenza di eccezioni processuali — risulta acquisito il verbale di perquisizione e sequestro di materiale documentale e informatico redatto dalla Guardia di Finanza il 5 giugno 2025. Tale verbale non appare essere stato esaminato dal giudice del riesame, che ha provveduto de plano senza fissare l’udienza nel contraddittorio delle parti.
Correttamente, dunque, il ricorso lamenta che l’adozione del provvedimento in assenza di qualsiasi contraddittorio ha precluso alla difesa la possibilità di fornire la prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro e di dolersi delle ragioni di illegittimità del provvedimento cautelare reale genetico.
La Corte richiama il principio secondo cui il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. V n. 2747 del 06.10.2021, dep. 2022). In materia di ricorso cautelare reale si è poi affermato che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito, non essendo ravvisabile un interesse concreto ed attuale (Sez. II n. 14526 del 07.03.2025).
L’applicazione di tale principio comporta che, in caso di riesame di sequestro preventivo, l’avvenuta esecuzione del sequestro esclude il difetto di interesse, poiché attraverso il mezzo di impugnazione la parte che ha subito il vincolo ablativo è titolare di un preciso interesse ad ottenere la liberazione del bene e la sua restituzione.
Nel caso di specie ha pertanto errato il giudice del riesame nel provvedere de plano a fronte di un presupposto — la mancata esecuzione del sequestro — che risultava smentito dagli atti e che, comunque, doveva essere valutato nel contraddittorio delle parti. La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. per l’ulteriore corso.
Nota della Redazione
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