Omessa traduzione degli atti del sequestro: traduzione scritta tassativa (Cass. pen. Sez. II n. 39978 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di assistenza linguistica dell’indagato alloglotta, la traduzione scritta degli atti è obbligatoria solo per quelli tassativamente indicati dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., tra i quali non rientrano il decreto di sequestro né i verbali redatti dalla polizia giudiziaria in occasione del sequestro eseguito di iniziativa. L’omessa traduzione di tali atti non determina alcuna nullità. La previsione dell’art. 143, comma 3, cod. proc. pen. consente l’individuazione di altri atti ritenuti essenziali alla comprensione delle accuse, ma la relativa valutazione è rimessa al giudice di volta in volta. L’eccezione di nullità per mancata traduzione è, inoltre, inammissibile se sollevata per la prima volta in cassazione, non essendo stata proposta davanti al tribunale del riesame.
Il Fatto
Il ricorrente, indagato per ricettazione, impugna l’ordinanza con cui il Tribunale di Reggio Calabria ha parzialmente annullato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero, limitatamente al vincolo su due telefoni cellulari, confermandolo sulla somma di euro 465.430,00. Il sequestro era stato eseguito dalla polizia giudiziaria, che aveva rinvenuto il denaro nel bagagliaio dell’autovettura dell’indagato.
La difesa deduce, tra l’altro, la nullità assoluta e l’inutilizzabilità degli atti, perché all’indagato, cittadino siriano che dichiarava di non comprendere la lingua italiana, non sarebbe stato nominato un interprete. Vengono poi prospettati il vizio di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese e la sproporzione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto i primi quattro motivi, dedicati all’art. 143 cod. proc. pen. Rileva un rilievo preliminare di ordine processuale: davanti al tribunale del riesame l’eccezione sulla mancata traduzione era stata sollevata solo con riguardo al decreto di sequestro e non anche ai verbali della polizia giudiziaria, sicché sotto tale profilo la questione non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
Nel merito, il Collegio conferma il principio espresso dal tribunale e richiama la pronuncia Sez. 5, n. 41961 del 30 marzo 2017, secondo cui l’art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro tra gli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta. La Corte ribadisce la tassatività dell’elenco degli atti per i quali la traduzione è obbligatoria, individuati dall’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., e richiama sul punto un orientamento costante (Sez. 4, n. 20787 del 16/05/2024; Sez. 4, n. 43487 del 03/11/2022; Sez. 6, n. 1885 del 19/11/2020).
Quanto ai precedenti invocati dalla difesa, la Corte ne rileva l’inconferenza: i provvedimenti n. 14564 del 2019 e n. 41736 del 2002 non sono sentenze ma ordinanze della settima sezione, pronunciate su ricorsi dichiarati inammissibili, estranei alla questione. Anche il richiamo delle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023 (dep. 2024, Niecko, Rv. 286356) è inconferente, perché concerne la mancata traduzione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale, non dei verbali della polizia giudiziaria né del decreto di convalida del pubblico ministero.
Sul punto di fatto, la Corte osserva che dagli atti risulta come le operazioni si siano svolte mediante interlocuzione in lingua inglese, conosciuta dall’indagato, il quale è stato così posto in grado di comprendere le attività in corso ed è stato avvisato della facoltà di avvalersi di un difensore. Il ricorrente, d’altro canto, non ha allegato alcun concreto pregiudizio derivato dall’omessa traduzione.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile, perché volto a contestare valutazioni in punto di fatto non scrutinabili in sede di legittimità: il ricorso avverso ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva dei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Il sesto motivo è parimenti inammissibile e non devoluto: la richiesta di dissequestro parziale non può essere rivolta al giudice di legittimità, spettando al pubblico ministero o al giudice ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen. Il Collegio rigetta infine le censure sulla sussistenza del fumus commissi delicti, richiamando Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024 (Bernaschino, Rv. 287719), e conferma il rigetto integrale del ricorso con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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