Critica sindacale non diffamatoria se aspre ma conferenti (Cass. pen. Sez. 5 n. 14195 del 17.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, il giudice di legittimità può conoscere e valutare direttamente l’offensività della frase assertivamente lesiva dell’altrui reputazione, dovendo pronunciare sentenza di assoluzione allorché ne escluda la portata offensiva. Il diritto di critica, che si concretizza nella manifestazione di un giudizio valutativo, postula fatti che lo giustifichino, con un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni espresse. La continenza formale delle espressioni non è violata da toni aspri o polemici, purché proporzionati e funzionali all’opinione o alla protesta, soprattutto quando la critica sia rivolta a soggetti che detengono un potere pubblico. In particolare, sussiste l’esimente del diritto di critica sindacale quando le affermazioni di censura, seppur aspre ma conferenti, stigmatizzino un fatto vero del datore di lavoro, salvi gli argumenta ad hominem.

Il Fatto

Il ricorrente, segretario provinciale di una sigla sindacale, era stato condannato per il reato di cui all’art. 595 cod. pen. per aver inviato una nota ad alcune autorità pubbliche, nella quale contestava al Commissario Straordinario di un IRCCS di aver mascherato un concorso qualificandolo come selezione interna, affermando che questi «può arrogarsi il diritto di fare ciò che ritiene più opportuno infischiandosene di tutti e tutto». Il Tribunale di Messina, quale giudice di appello, aveva confermato la condanna pronunciata dal Giudice di pace.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ravvisando la sussistenza della scriminante del diritto di critica. In primo luogo, ha chiarito che la critica si distingue dal fatto da cui trae spunto: il giudizio valutativo non deve essere “obiettivo” né, in astratto, “vero” o “falso”, ma deve fondarsi su un sufficiente riscontro fattuale, come affermato anche dalla giurisprudenza convenzionale.

Nel caso di specie, l’esistenza del fatto assunto a base della critica era stata dimostrata: la selezione contestata era stata successivamente sospesa e revocata in autotutela dal Commissario, anche per i profili del comparto. La Corte ha quindi ritenuto sussistente il requisito della veridicità di quanto lamentato.

Quanto alla continenza, la Corte ha distinto tra profilo sostanziale, attinente alla natura dei fatti riferiti in relazione all’interesse pubblico, e profilo formale, concernente il modo della manifestazione del giudizio. Ha precisato che toni aspri o polemici non sono di per sé punibili quando proporzionati e funzionali all’opinione da esprimere, e che la diversità dei contesti può giustificare attacchi di grande violenza, se proporzionati ai valori in gioco. Tale principio trova applicazione con particolare ampiezza quando le opinioni sono rivolte a soggetti che detengono un potere pubblico.

La Corte ha infine valorizzato la qualità sindacale dell’imputato, richiamando il principio per cui l’espressione del diritto di critica sindacale è consentita anche con linguaggio libero e incisivo, purché le affermazioni stigmatizzino, con toni aspri ma conferenti, un fatto vero del datore di lavoro, senza ricorrere ad attacchi personali.

L’accoglimento dei primi due motivi ha reso superfluo l’esame del motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La Corte ha conseguentemente disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, perché il fatto non costituisce reato, con revoca delle statuizioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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