Credito d’imposta ricerca e sviluppo: inesistente se il progetto è mero artificio (Cass. pen. Sez. III n. 31768 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, il credito d’imposta è inesistente quando risulta da una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge. Nel settore della ricerca e sviluppo, il credito è inesistente se il progetto si traduce in una mera enunciazione di dati generici e bibliografici, privo di attinenza alla specifica attività d’impresa. Ai fini penali non rileva la definizione di “credito non spettante” elaborata in sede tributaria dall’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, né il requisito della non riscontrabilità dell’inesistenza mediante i controlli automatizzati, richiesto per i soli illeciti amministrativi. Nessuna norma impone la preventiva valutazione del MISE sulla natura innovativa del progetto.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto l’importo della confisca e confermato la condanna della ricorrente per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000, con sospensione condizionale della pena.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, l’errata qualificazione del credito d’imposta come inesistente invece che “non spettante”, con conseguente applicabilità della fattispecie meno grave e della causa di non punibilità. Con il secondo motivo ha lamentato contraddittorietà della motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe descritto un credito tecnically inadeguato e non inesistente.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. In via preliminare, la sentenza impugnata è stata qualificata come “doppia conforme” rispetto alla decisione di primo grado, con la conseguenza che le due pronunce possono essere lette congiuntamente come un unico corpo argomentativo.
Nel merito, i giudici di legittimità hanno ribadito che il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è inesistente quando l’elaborato presentato non ha alcuna attinenza alla specifica attività d’impresa e si sostanzia in una mera enunciazione di dati generici e bibliografici. La società aveva impiegato, secondo i giudici di merito, la quasi totalità dei propri dipendenti, dato inverosimile e smentito dalle dichiarazioni raccolte. La Cassazione ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite civili n. 34419 del 2023, secondo cui l’inesistenza del credito si realizza con la presenza di requisiti specifici.
La Corte ha precisato che ai fini penali non rileva la definizione di “crediti inesistenti” contenuta nell’art. 13 d.lgs. n. 471/1997, applicabile alla sola materia degli illeciti amministrativi. Il mancato richiamo di tale norma nell’art. 10-quater conferma l’inapplicabilità della definizione tributaria. La riforma operata dal d.lgs. n. 87/2024 ha poi introdotto una definizione unitaria, escludendo il requisito della non rilevabilità mediante controlli automatizzati.
Quanto al secondo motivo, la Cassazione ha rilevato che le censure costituiscono una mera riproposizione di doglianze già disattese. Il ricorso per cassazione fondato sulla pedissequa reiterazione dei motivi d’appello è inammissibile perché non specifico. I giudici di merito hanno accertato, sulla base delle intercettazioni e delle indagini, che era stato contrattato l’acquisto di un pacchetto preconfezionato per compensare le imposte, con attenzione alla sola regolarità formale della procedura.
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Nota della Redazione
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