Reati ambientali e responsabilità del legale rappresentante di fatto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 40017 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo di legittimità sulla motivazione, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, resta circoscritto alla correttezza dell’iter argomentativo del giudice di merito, senza potere di riesame critico delle risultanze istruttorie. I reati di cui agli artt. 256, comma 1, e 137 d.lgs. n. 152/2006 sono reati comuni, non propri, e sono riferibili a chi, presente alle lavorazioni, se ne avvale di dipendenti che generano reflui non smaltiti e in assenza di autorizzazione. È irrilevante che la società di cui l’imputato era legale rappresentante sia cessata, ove la gestione di fatto faccia capo ad altro soggetto.
Il Fatto
La Corte di Appello di Napoli confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Avellino nei confronti dell’imputato per i reati previsti dagli artt. 256, comma 1, e 137 d.lgs. n. 152/2006, in materia di gestione illecita di rifiuti e scarichi non autorizzati.
L’imputato ricorreva per cassazione deducendo violazione di legge e vizi di motivazione. Sosteneva che lo stabilimento ove si erano verificati i fatti era gestito da una società diversa da quella di cui egli era legale rappresentante, come indicato nel capo di imputazione, e che i giudici territoriali avevano motivato in modo apparente, mediante mero rinvio per relationem alla sentenza di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Rileva anzitutto che le censure sono generiche e disancorate dalla motivazione impugnata, e ricorda che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi del tessuto argomentativo, senza possibilità di rivalutare gli argomenti del giudice di merito né di verificare la corrispondenza dei risultati interpretativi alle acquisizioni probatorie.
Anche a seguito della modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46/2006, il sindacato resta di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione anche da “altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame” non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo e di annullare quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata. Sul punto richiama Sez. VI n. 752 del 18.12.2006, Sez. II n. 23419 del 2007 e Sez. VI n. 25255 del 14.2.2012.
Nel merito, la Corte territoriale ha fondato la responsabilità con motivazione congrua e immune da vizi logici, sulla scorta del testimoniale che aveva accertato che, all’atto del sopralluogo nel capannone, erano in corso lavorazioni “a spruzzo”, le cui acque reflue erano oggetto di deposito incontrollato, ad opera di dipendenti dell’imputato, anch’egli presente al sopralluogo.
Da tali elementi i giudici di merito hanno tratto il convincimento che, seppur nel capannone operasse altra società, di cui l’imputato è peraltro socio, a costui, presente alle lavorazioni, fossero da attribuire i reati, trattandosi di reati comuni e non propri. Ne deriva l’irrilevanza della cessazione della società di cui egli era legale rappresentante. Il ricorrente, in definitiva, propone una mera rivisitazione del materiale probatorio.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.
Nota della Redazione
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